LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pedopornografia domestica Parte 1/2
‼️🚨DIRETTAMENTE DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE🚨‼️
‼️⚠️LEGGETE, LEGGETE BENE TUTTO CASPITA ⚠️‼️
💥🔥SONO DOCUMENTI UFFICIALI🔥💥
💥🔥LI TROVATE TUTTI ONLINE🔥💥
‼️⚠️🔞VOGLIAMO CAPIRE QUALI LEGGI PROTEGGONO I MINORENNI?⚠️🔞‼️
‼️⚠️QUI NON SI DISCUTE ED INCRIMINA L´ATTO PEDOFILO IN SÉ, ⚠️‼️ ‼️⚠️CIOÉ L´ATTO SESSUALE NEI CONFRONTI DI UN MINORE,⚠️‼️
‼️⚠️🔞BENSÍ SI DISCUTE SE É UN REATO CONDIVIDERE PEDOPORNOGRAFIA FATTA IN CASA CON "CONSENSO DEL MINORE STESSO" DOPO CHE UN ADULTO HA ABUSATO DI UN MINORE 🔞⚠️‼️
‼️⚠️MA SIAMO PRESENTI CON LA TESTA?⚠️‼️
‼️⚠️MA LO ABBIAMO LETTO BENE?⚠️‼️
‼️⚠️🚨MA LO VOGLIAMO CAPIRE DA CHI SONO "PROTETTI" I BAMBINI?🚨⚠️‼️
🚨🚨🚨🚨🚨 ‼️⚠️QUI UN ADULTO PUÓ MANIPOLARE PSICOLOGICAMENTE UN MINORE, FARCI DEL SESSO, FILMARLO, E SI DISCUTE SE PUÓ CONDIVIDERLO?⚠️‼️ 🚨🚨🚨🚨🚨
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello, che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado dal GUP del tribunale per il reato di pornografia minorile per aver utilizzato una minorenne, con cui aveva istaurato una relazione intima, producendo materiale pornografico realizzando immagini della stessa che la ritraevano nel compimento di atti sessuali ed altresì diffondendo o comunque divulgando il predetto materiale immettendolo in rete e rendendolo accessibile sul social network Facebook, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con l’ordinanza 1° luglio 2021, n. 25334 – nell’esaminare in particolare il motivo di ricorso con cui la difesa aveva sostenuto l’erroneità dell’interpretazione della Corte d’appello, perché contrastante con quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 51815 del 31 maggio 2018, che aveva individuato nella condotta di "utilizzazione" del minore il discrimine per individuare l'area di penale rilevanza dell'attività di produzione di materiale pedo-pornografico - ha ritenuto necessario, in dissenso con il principio estrapolato dalla decisione delle Sezioni Unite, rimettere nuovamente al Supremo Collegio la questione giuridica “se il reato di cui all'art. 600-ter, c.p., comma 1, n. 1, risulti escluso nell'ipotesi in cui il materiale pedo-pornografico sia prodotto, ad esclusivo uso privato delle persone coinvolte, con il consenso di persona minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, in relazione ad atti sessuali compiuti nel contesto di una relazione affettiva con persona minorenne che abbia la capacità di prestare un valido consenso agli atti sessuali, ovvero con persona maggiorenne"