Zelenskyy si eĢ lamentato di un previsto nuovo deficit di bilancio e ha chiesto altri 70 miliardi per il prossimo anno, che lāUE, ossia i relativi contribuenti, dovrebbe coprire. CosƬ assai commossa e impaurita dalle orde cosacche ad portas, Bruxelles ha prontamente deciso di erogare questāanno una quota maggiore del prestito di 90 miliardi di euro destinato a Kiev, in origine previsto per due anni. Il presidente del Consiglio europeo AntoĢnio Costa: āPuoĢ contare su di noi, non solo per il suo sostegno in guerra, ma anche per il suo futuro come membro dellāUnione europeaā. Zelenskyj ha ricambiato il complimento affermando che i capi di Stato e di governo dellāUe erano āveri leaderā.
Nel frattempo, molti āopinionistiā per i quali il diritto internazionale conta fino a un certo punto, fanno finta di non sapere che quando uno Stato (in questo caso gli Stati della NATO) fornisce aiuti in armi e finanziamenti a uno Stato in guerra, senza partecipare direttamente alle ostilitaĢ con le proprie truppe, non puoĢ dirsi āneutraleā e dunque eĢ esso stesso uno Stato co-belligerante, tanto piuĢ se fornisce logistica e informazioni di intelligence tattica in tempo reale finalizzate a colpire specifici bersagli o pianificare congiuntamente le operazioni militari sul campo.
Pertanto anche quando si parla di minaccia russa nei riguardi dei Paesi della NATO, eĢ necessario considerare che la Russia, quantunque come Stato aggredente sul piano giuridico ha diritto, dal punto di vista legale, di colpire i convogli di armi una volta che questi entrano nel territorio del conflitto o persino in transito negli spazi internazionali (Diritto Internazionale Umanitario; il principio cardine eĢ il Principio di Distinzione, codificato nellāArticolo 52 del I Protocollo Addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949); mettere in atto ritorsioni economiche o cibernetiche: lo Stato aggredente puoĢ rispondere con contromisure non armate, es. sanzioni commerciali, interruzioni energetiche, attacchi hacker (il quadro di riferimento per le risposte non violente eĢ regolato dal diritto internazionale consuetudinario e dal Progetto di Articoli sulla ResponsabilitaĢ dello Stato della Commissione di Diritto Internazionale del 2001, artt. 22 e 49-54).