Zelenskyy si eĢ€ lamentato di un previsto nuovo deficit di bilancio e ha chiesto altri 70 miliardi per il prossimo anno, che l’UE, ossia i relativi contribuenti, dovrebbe coprire. CosƬ assai commossa e impaurita dalle orde cosacche ad portas, Bruxelles ha prontamente deciso di erogare quest’anno una quota maggiore del prestito di 90 miliardi di euro destinato a Kiev, in origine previsto per due anni. Il presidente del Consiglio europeo António Costa: ā€œPuoĢ€ contare su di noi, non solo per il suo sostegno in guerra, ma anche per il suo futuro come membro dell’Unione europeaā€. Zelenskyj ha ricambiato il complimento affermando che i capi di Stato e di governo dell’Ue erano ā€œveri leaderā€.

Nel frattempo, molti ā€œopinionistiā€ per i quali il diritto internazionale conta fino a un certo punto, fanno finta di non sapere che quando uno Stato (in questo caso gli Stati della NATO) fornisce aiuti in armi e finanziamenti a uno Stato in guerra, senza partecipare direttamente alle ostilitaĢ€ con le proprie truppe, non puoĢ€ dirsi ā€œneutraleā€ e dunque eĢ€ esso stesso uno Stato co-belligerante, tanto piuĢ€ se fornisce logistica e informazioni di intelligence tattica in tempo reale finalizzate a colpire specifici bersagli o pianificare congiuntamente le operazioni militari sul campo.

Pertanto anche quando si parla di minaccia russa nei riguardi dei Paesi della NATO, eĢ€ necessario considerare che la Russia, quantunque come Stato aggredente sul piano giuridico ha diritto, dal punto di vista legale, di colpire i convogli di armi una volta che questi entrano nel territorio del conflitto o persino in transito negli spazi internazionali (Diritto Internazionale Umanitario; il principio cardine eĢ€ il Principio di Distinzione, codificato nell’Articolo 52 del I Protocollo Addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949); mettere in atto ritorsioni economiche o cibernetiche: lo Stato aggredente puoĢ€ rispondere con contromisure non armate, es. sanzioni commerciali, interruzioni energetiche, attacchi hacker (il quadro di riferimento per le risposte non violente eĢ€ regolato dal diritto internazionale consuetudinario e dal Progetto di Articoli sulla ResponsabilitaĢ€ dello Stato della Commissione di Diritto Internazionale del 2001, artt. 22 e 49-54).

Mario Rossi via Facebook

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