Fino ad oggi la reazione ai crimini del governo è sempre stata troppo blanda. In tanti hanno ceduto ai ricatti. Il 5 ci sarà una sorta di ultima spiaggia. Non dovrete chiedervi come impugnare le multe o la sospensione del datore di lavoro. Quelle sono conseguenze che dovrete accettare.

Dovrete chiedervi come combattere, come riempire le piazze e resistere ad oltranza, siamo milioni, se scendiamo in strada e rimaniamo lì, possiamo ancora fermarli.

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felice beninato
Tutti in piazza a Roma
Avvocato ma possibile che non si possa fermare questo abominio??
Possibile che nonostante sia un evidente abuso nessuno riesca a fermarli???? Stiamo facendo parole, parole bellissime ma a breve purtroppo per poter portare il pane a casa saremo costretti al siero sperimentale. Ci dia informazioni su come e dove fare causa ( liste di legali che sono dalla nostra parte) perché questo ci rimane da fare, parole a parte.
Da Emanuele Bressan
per chi non riuscisse aprire il documento: Cercherò di essere meno "tecnico" possibile per farvi capire quali siano le basi su cui contestare le palesi violazioni di legge cui ci sottopone questo Esecutivo per mezzo di una consolidata prassi a procedere per DL, esautorando di fatto le funzioni istituzionali (da Costituzione) prettamente riconosciute al Parlamento, organo legislatore sotto il "mantello" dello stato d'emergenza.
Ferme restando la manifesta sovrapproduzione normativa da parte governativa (il tutto regolato dall'art.77 della Costituzione) con un abuso evidente di atti come i decreti legge che necessiterebbero l'effettiva "necessità e urgenza" negli ambiti in cui si interviene (si è mai visto, come nel caso del DL 127/2021, un decreto legge licenziato a settembre i cui effetti siano postdatati a metà del mese successivo: la necessità e urgenza dove risiederebbero?...) e altre questioni tecniche che qui ometto per praticità ma che portano tutte all'esautoramento del ruolo parlamentare, come detto sopra, nel caso specifico va chiarito che a livello di gerarchia delle fonti sono contemplati anche criteri gerarchici riguardanti i livelli di produzione. Chi fa cosa, in parole poverissime.
Schematicamente:
- Legge ordinaria: atto del Parlamento;
- Decreto Legislativo: atto del Governo successivo a legge delega (fiducia) del Parlamento;
- Decreto Legge: atto del Governo privo della fiducia parlamentare, in attesa di legge di conversione.
Altrimenti detto, il DL risulta inferiore, come fonte, al Decreto Legislativo (parliamo ad esempio del Codice della Protezione Civile, per intenderci...).
Almeno fintantoche' non venga convertito dalle Camere, le quali - purtroppo - sono ormai "abitate" da deputati e senatori che agiscono meccanicamente e quasi con riflesso pavloviano, pronti a votare la qualsiasi e NON ESERCITANDO di fatto le funzioni tipiche del vero organo legislatore.
A partire dal 1998, a conferma, sul sito della Camera dei Deputati (cadenza annuale) viene riportato il Rapporto sullo stato della Legislazione che analizza le dinamiche di interrelazione tra i diversi livelli di produzione normativa (legislazione parlamentare, legislazione governativa, normativa comunitaria). Se parliamo di produzione normativa dell'Esecutivo va anche ricordato che la responsabilità richiamata dalla Costituzione è triplice: penale (i ministri rispondono degli eventuali reati commessi e legati all'emanazione dei DL); civile (gli stessi ministri rispondono solidalmente per eventuali danni provocati a terzi); amministrativo-contabile (danno erariale).
Richiamando ancora l'art.77 della Costituzione: " (...) Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2]....". Cioè a dire, i DL NON HANNO valore di legge ordinaria.
Nel nostro caso, e parliamo degli interventi avvenuti "a spese" del Dlgs 01/2018 (ovvero il Codice della Protezione Civile) a seguito delle ripetute proroghe dello stato d'emergenza "nazionale" (?) cui abbiamo assistito nei mesi di aprile, luglio e poi ancora dicembre (ma il riferimento specifico è alle ultime due, approvate con DL anzichè ricorrere a delibere del CdM poi da pubblicare in GU: cosa mai avvenuta(!) è bene notare che in realtà lo stato d'emergenza stesso è in realtà terminato il 31/07 scorso e che la successiva proroga è stata fatta dichiarando EX NOVO una emergenza non prevista dalla Legge. Senza l'apposita delibera amministativa, come previsto dal Codice della PC.
Un DL, SOLO SE CONVERTITO, puo' dunque rispondere a termini di legge ad apportare modifiche ad una norma ordinaria già esistente (dunque già approvata in sede parlamentare). Nel caso in esame, perciò, ben si profila il fatto che anche convertissero il DL 221/2021 prima del 31/12/2022 ciò si verificherebbe pur sempre DOPO la scadenza del 31/12/2021 (prorogata per intenderci a suo tempo con DL).
In altre parole, l'emergenza è FINITA.
E ancora: per quanto tempo ancora ai giudici della Corte Costituzionale andrà bene di avallare un Esecutivo che oltre ad esondare in fatto di produzione giuridica (ben aldilà di quanto la Costituzione stessa consentirebbe!) continua a prorogare (autoprorogare?) "da par suo" uno stato d'emergenza ormai presente solo nel numero dei tamponi che, in forte crescita a causa del test cui sono ora sottoposti i vaccinati, non pare voler rallentare la propria folle corsa?
Francesca
Ionut
Cosa c'è previsto dal 5?!?
Credo l' estensione del green pass da vaccino ad altri settori lavorativi.
Scriviamo ad amnesty
E allora scendiamo nelle piazze
Pasqiale1970
Alessio
Un DL, SOLO SE CONVERTITO, puo' dunque rispondere a termini di legge ad apportare modifiche ad una norma ordinaria già esistente (dunque già approvata in sede parlamentare). Nel caso in esame, perciò, ben si profila il fatto che anche convertissero il DL 221/2021 prima del 31/12/2022 ciò si verificherebbe pur sempre DOPO la scadenza del 31/12/2021 (prorogata per intenderci a suo tempo con DL). In altre parole, l'emergenza è FINITA. E ancora: per quanto tempo ancora ai giudici della Corte Costituzionale andrà bene di avallare un Esecutivo che oltre ad esondare in fatto di produzione giuridica (ben aldilà di quanto la Costituzione stessa consentirebbe!) continua a prorogare (autoprorogare?) "da par suo" uno stato d'emergenza ormai presente solo nel numero dei tamponi che, in forte crescita a causa del test cui sono ora sottoposti i vaccinati, non pare voler rallentare la propria folle corsa?
Alessio la cosa che mi spaventa con l'obbligo della tessera infame sul lavoro sono due. La possibilità che non sia piu conservato il posto di lavoro e le corrispettive sanzioni economiche a chi non si piega. In rete alcuni citano multe di 4 o 5 mila euro. Oltre il danno, e che danno, anche la beffa.
La cosa inoltre che mi inorridire che sembra siano addirittura i partiti a spingere e forzare il polso a quel balordo del primo ministro per adottare l'obbligo su tutti i lavoratori.
Oggi sono stato dal medico di base poiché ho due patologie serie. Ma non si assumono responsabilità. Mi ha rimandato al medico vaccinatore per valutarle che come sai gode dello scudo penale e quindi se ne fottano di tutto e ti vaccinato a prescindere.
Forniamo l'attestazione del vaccino covid-19 in tutta Europa e in Francia in particolare. Se hai bisogno di un test PCr negativo, i risultati stanno arrivando da noi. Vogliamo che il mondo sia libero come prima. @ +1307-377-2770 @Dr_Smith_Jason https://t.me/gajwjsbeyab
Silvia Tolu
Vorrei sapere se quanto pubblicato di sopra è attendibile. Ringrazio chi vorrà rispondermi
paolo dierna
Alessio
Da Emanuele Bressan per chi non riuscisse aprire il documento: Cercherò di essere meno "tecnico" possibile per farvi capire quali siano le basi su cui contestare le palesi violazioni di legge cui ci sottopone questo Esecutivo per mezzo di una consolidata prassi a procedere per DL, esautorando di fatto le funzioni istituzionali (da Costituzione) prettamente riconosciute al Parlamento, organo legislatore sotto il "mantello" dello stato d'emergenza. Ferme restando la manifesta sovrapproduzione normativa da parte governativa (il tutto regolato dall'art.77 della Costituzione) con un abuso evidente di atti come i decreti legge che necessiterebbero l'effettiva "necessità e urgenza" negli ambiti in cui si interviene (si è mai visto, come nel caso del DL 127/2021, un decreto legge licenziato a settembre i cui effetti siano postdatati a metà del mese successivo: la necessità e urgenza dove risiederebbero?...) e altre questioni tecniche che qui ometto per praticità ma che portano tutte all'esautoramento del ruolo parlamentare, come detto sopra, nel caso specifico va chiarito che a livello di gerarchia delle fonti sono contemplati anche criteri gerarchici riguardanti i livelli di produzione. Chi fa cosa, in parole poverissime. Schematicamente: - Legge ordinaria: atto del Parlamento; - Decreto Legislativo: atto del Governo successivo a legge delega (fiducia) del Parlamento; - Decreto Legge: atto del Governo privo della fiducia parlamentare, in attesa di legge di conversione. Altrimenti detto, il DL risulta inferiore, come fonte, al Decreto Legislativo (parliamo ad esempio del Codice della Protezione Civile, per intenderci...). Almeno fintantoche' non venga convertito dalle Camere, le quali - purtroppo - sono ormai "abitate" da deputati e senatori che agiscono meccanicamente e quasi con riflesso pavloviano, pronti a votare la qualsiasi e NON ESERCITANDO di fatto le funzioni tipiche del vero organo legislatore. A partire dal 1998, a conferma, sul sito della Camera dei Deputati (cadenza annuale) viene riportato il Rapporto sullo stato della Legislazione che analizza le dinamiche di interrelazione tra i diversi livelli di produzione normativa (legislazione parlamentare, legislazione governativa, normativa comunitaria). Se parliamo di produzione normativa dell'Esecutivo va anche ricordato che la responsabilità richiamata dalla Costituzione è triplice: penale (i ministri rispondono degli eventuali reati commessi e legati all'emanazione dei DL); civile (gli stessi ministri rispondono solidalmente per eventuali danni provocati a terzi); amministrativo-contabile (danno erariale). Richiamando ancora l'art.77 della Costituzione: " (...) Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2]....". Cioè a dire, i DL NON HANNO valore di legge ordinaria. Nel nostro caso, e parliamo degli interventi avvenuti "a spese" del Dlgs 01/2018 (ovvero il Codice della Protezione Civile) a seguito delle ripetute proroghe dello stato d'emergenza "nazionale" (?) cui abbiamo assistito nei mesi di aprile, luglio e poi ancora dicembre (ma il riferimento specifico è alle ultime due, approvate con DL anzichè ricorrere a delibere del CdM poi da pubblicare in GU: cosa mai avvenuta(!) è bene notare che in realtà lo stato d'emergenza stesso è in realtà terminato il 31/07 scorso e che la successiva proroga è stata fatta dichiarando EX NOVO una emergenza non prevista dalla Legge. Senza l'apposita delibera amministativa, come previsto dal Codice della PC.
Se è per questo, l'intero impianto emergenziale è illegittimo perché proprio la normativa richiamata a supporto, il D. Lgs. 1/2018, prevede una procedura esattamente contraria: sono le amministrazioni locali, i sindaci nello specifico, che constatato di non poter far fronte, dispiegati tutti i mezzi a disposizione, un'emergenza nei propri territori, con ordinanza contingibile, urgente e motivata (morti e malati, ad esempio, non positivi asintomatici) dichiarano l'emergenza di livello a) e chiedono aiuto al prefetto ed al presidente di Regione. Questi, laddove con i mezzi a disposizione non riescano a far fronte all'emergenza, chiedono aiuto all'amministrazione sovraordinata massima, lo stato. Non può lo stato dichiarare, con una delibera del governo, un'emergenza che nessun territorio ha!
Duchell Tolleni
Per tutti coloro che non desiderano essere vaccinati ecco un'alternativa.
Vi ricordo che questi su base individuale per chi non è interessato non devono essere pagati lordi dopo ricevuta e verifica su green pass italia🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮 🇹 🇮🇹🇮🇹
Telegram: https://t.me/Tolleni
Nessun pagamento viene effettuato in anticipo !!!!!!
Duchell Tolleni
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Ho promesso a questo dottore di fare pubblicità se avessi ricevuto il mio pass, so che ci sono anche persone che lo condividono e ti ringrazio per il suo
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@Dr_Smith_Jason
paolo dierna
Alessio
Infatti mi chiedo come mai gli avvocati già non argomentano questo ad ogni causa. Boh
Me lo chiedo anch'io...non vorrei aver sbagliato ad interpretare qualche passaggio...per il CDPC mi pare chiaro: l'illegittimità dovrebbe essere palese.
Io mi chiedo perché con tutte le analisi di sieri che provano la presenza di ossido di grafene, micro circuiti elettronici ed altre schifezze, nessun avvocato avvia una denuncia di genocidio.
Docteur3
green green pass disponibile vieni a fare i tuoi ordini in sicurezza tutte le tue dosi sono disponibili e devi evitare di vaccinarti vieni a ritirare green green pass in sicurezza a:@Dr_bryan
https://t.me/antipasssanitaire39