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PUBBLICHIAMO LE SENTENZE CHE GIORNALI E TV NON DICONO PER SERVILISMO.
GAZZETTA UFFICIALE:
In base all' Art.414 del c. p. Leggi 155/2005 e 152/1975 e dell' art. 85,
Non si impone l' uso di dispositivi medici per la protezione delle vie respiratorie (masc*herina chir*urgica) né all'aperto, né presso Enti o esercizi e/o luoghi pubblici.
Considerato che lo stato di emergenza è stato "ANNULLATO" retroattivamente il giorno 16 dicembre del 2020; Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020 IL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE 6° CIVILE, NELL'ORDINANZA N°45986/2020: DICHIARA:
ILLEGITTIMI TUTTI I DPCM a partire dal 31-01-2020,
🔵ILLEGITTIMO LO STATO DI EMERGENZA nel metodo e nel merito
🟢NULLIFICABILI TUTTI GLI ATTI da essi scaturiti! A seguito delle udienze, concesse presso la CAMERA DEI DEPUTATI, ad Avvocati e Medici, il Dr. Pasquale Bacco, specialista in esami autoptici, ha eseguito accurate, minuziose e corrette indagini a riguardo; si è evinto ed è emerso che:
UFFICIALMENTE, NON SONO STATI REGISTRATI DECESSI ATTRIBUIBILI AL VIRUS SA*RS-CO*V2, CONOSCIUTO COME CO*VI*D -1*9.
"Ogni decesso si è verificato per complicanze relative a patologie pregresse e trattamenti sanitari impropri, aggressivi e tossici forniti con protocolli errati ed obbligati dall'Ordine dei medici, colluso con le case farmaceutiche al fine di condurre una vaccinazione di massa, meglio conosciuta come terapia genica sperimentale". INOLTRE:
LA SENTENZA 308/1990 CORTE COSTITUZIONALE - Cita quanto segue: "Non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo".
ALTRI MOTIVI DI ILLECITO, RELATIVI AI DISPOSITIVI MEDICI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (Mascherina chirurgica):
- PROCURATO ALLARME Art.658 del codice penale - TRUFFA AGGRAVATA Art.640 del codice penale - ABUSO DI AUTORITA' , Art. 608 del codice penale - VIOLENZA PRIVATA, Art. 610del codice penale - VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, Art. 1,2,4,10,13,16, 32,41,54,78 - VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO, Art. 5 - VIOLAZIONE DELLA by DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, Art.3 ----------------- Fatene buon uso ✌buongiorno avvocato mi può dire se quantquanto sopra corrisponde al vero? Grazie
https://www.lastampa.it/cronaca/2021/05/02/news/la-promessa-di-figliuolo-da-fine-maggio-apriamo-a-tutte-le-eta-vaccini-anche-nelle-scuole-1.40225378?__vfz=medium%3Dsharebar
Buongiorno Avvocato,..conferma quanto riportato da bioblu?
GAZZETTA UFFICIALE:
In base all' Art.414 del c. p. Leggi 155/2005 e 152/1975 e dell' art. 85,
Non si impone l' uso di dispositivi medici per la protezione delle vie respiratorie (masc*herina chir*urgica) né all'aperto, né presso Enti o esercizi e/o luoghi pubblici.
Considerato che lo stato di emergenza è stato "ANNULLATO" retroattivamente il giorno 16 dicembre del 2020; Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020
IL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE 6° CIVILE, NELL'ORDINANZA N°45986/2020:
DICHIARA:
ILLEGITTIMI TUTTI I DPCM
a partire dal 31-01-2020,
🔵ILLEGITTIMO LO STATO DI
EMERGENZA nel metodo e
nel merito
🟢NULLIFICABILI TUTTI GLI
ATTI da essi scaturiti!
A seguito delle udienze, concesse presso la CAMERA DEI DEPUTATI, ad Avvocati
e Medici, il Dr. Pasquale Bacco, specialista in esami autoptici, ha eseguito accurate, minuziose e corrette indagini a riguardo; si è evinto ed è emerso che:
UFFICIALMENTE,
NON SONO STATI REGISTRATI DECESSI ATTRIBUIBILI AL VIRUS SA*RS-CO*V2, CONOSCIUTO COME CO*VI*D -1*9.
"Ogni decesso si è verificato per complicanze relative a patologie pregresse e trattamenti sanitari impropri, aggressivi e tossici forniti con protocolli errati ed obbligati dall'Ordine dei medici, colluso con le case farmaceutiche al fine di condurre una vaccinazione di massa, meglio conosciuta come terapia genica sperimentale".
INOLTRE:
LA SENTENZA 308/1990
CORTE COSTITUZIONALE -
Cita quanto segue:
"Non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo".
ALTRI MOTIVI DI ILLECITO, RELATIVI AI DISPOSITIVI MEDICI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (Mascherina chirurgica):
- PROCURATO ALLARME
Art.658 del codice penale
- TRUFFA AGGRAVATA
Art.640 del codice penale
- ABUSO DI AUTORITA' ,
Art. 608 del codice penale
- VIOLENZA PRIVATA,
Art. 610del codice penale
- VIOLAZIONE DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA,
Art. 1,2,4,10,13,16,
32,41,54,78
- VIOLAZIONE DELLA
CONVENZIONE DI OVIEDO,
Art. 5
- VIOLAZIONE DELLA by
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI
UMANI, Art.3
-----------------
Fatene buon uso ✌buongiorno avvocato mi può dire se quantquanto sopra corrisponde al vero? Grazie