“Abbiamo seguito ogni direttiva e ogni protocollo verificando i Green pass e monitorando il personale, abbiamo reso le sale da ballo luoghi sicuri e Covid free, abbiamo reimpostato il nostro modo di lavorare per salvare le nostre aziende e il futuro delle nostre famiglie tutelando prima la sicurezza e la salute della clientela ed ora il governo ci chiude".
Proprio per questo vi chiudono ancora! Perché avete obbedito a regole inutili come un gregge di pecore.
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Cristiana
UN ALTRO SPIRAGLIO Il giudice monocratico RB del Tribunale ordinario di Padova fa ricordare sempre di più il giudice di Berlino che riconobbe le ragioni del Mugnaio di Potsdam, dando torto all’Imperatore prussiano. Si apre un ulteriore spiraglio: su ricorso da me curato nell’interesse di RMP il giudice padovano ha mostrato ancora attenzione, onestà intellettuale e indipendenza. Qualità non frequenti nel presente momento storico. Si trattava del denegato utilizzo della ricorrente, già sospesa, con mansioni diverse come prevede il famoso e famigerato art. 4 del DL n. 44 del 1° aprile 2021. Utilizzo negato dalla Azienda convenuta con un provvedimento radicalmente immotivato e praticamente oltre che illegittimamente assertivo: non c’è possibilità alcuna di utilizzare diversamente la ricorrente. Punto e basta. Oltre alla immotivata assertività in ricorso ex art. 700 c.p.c. la convenuta Azienda Ospedaliera, ha aggiunto giustificazioni per così dire singolari; l’interessata non l’ha chiesto, l’interessata non ha indicato quali altre attività è in grado di svolgere, oltre quelle sanitarie, sarebbe stato necessario che l’interessata avesse seguito Corsi di formazione per diversa attività lavorativa che comunque l’avrebbero messa a contatto fisico con altri (l’insegnamento a distanza compare e l’insegnamento a distanza scompare …). Il giudice padovano ha disposto non solo che la ricorrente faccia conoscere quali sono i suoi titoli di studio e ogni altro diverso Corso di formazione seguito (e l’interessata ne ha moltissimi), ma prescindendo da ogni assertività della convenuta e da ogni sua precedente già verificata possibilità o meno, ha ordinato a quest’ultima di indicare per circa 30 Reparti e Uffici quali siano le mansioni del personale addetto, quale sia il numero, quale sia la disponibilità degli spazi dentro e fuori la sede principale della Azienda, i posti vacanti in organico con riguardo ai diversi ruoli, quali le previsioni temporali di pensionamento, quali i congedi e le aspettative in atto, e molte altre ulteriori indicazioni. L’unico commento che mi sento di fare è che è così che si fa il giudice con competenza e rispetto per sé stesso e per le importanti funzioni giudicanti. AUGUSTO SINAGRA
IO
Avete obbedito al pastore come un gregge di pecore e tale vi ritrovate!
andrea
Beh se tanto mi dà tanto...io 2 domandine al vostro posto me le farei.....
Finalmente una medaglia per me: verbale di 420 euro per la mia dipendente sprovvista del lasciapassare fascista ( che contesterò e nel caso pagherò io) e verbale per me per omesso controllo fascista che non ho nemmeno firmato e neanche ritirato, gli ho solo fatto scrivere che è incostituzionale . Aspetto fiducioso il nulla di fatto o ricorso al prefetto e poi giudice di pace.
Solo ignorando certe assurdità si può arrivare alla Desuetudine
Tatiana Arn
Come il personale scolastico. In estate dicevano che alla luce della percentuale di vaccinati non ci sarebbe stato bisogno di green pass od obbligo vaccinale. La maggior parte dei docenti si è piegata a 90 per vaccinarsi e hanno inc****to con le 3 dosi e relativo obbligo. Io ho appena mollato la mia cattedra annuale. Criminali al governo!
Il giudice monocratico RB del Tribunale ordinario di Padova fa ricordare sempre di più il giudice di Berlino che riconobbe le ragioni del Mugnaio di Potsdam, dando torto all’Imperatore prussiano.
Si apre un ulteriore spiraglio: su ricorso da me curato nell’interesse di RMP il giudice padovano ha mostrato ancora attenzione, onestà intellettuale e indipendenza. Qualità non frequenti nel presente momento storico.
Si trattava del denegato utilizzo della ricorrente, già sospesa, con mansioni diverse come prevede il famoso e famigerato art. 4 del DL n. 44 del 1° aprile 2021.
Utilizzo negato dalla Azienda convenuta con un provvedimento radicalmente immotivato e praticamente oltre che illegittimamente assertivo: non c’è possibilità alcuna di utilizzare diversamente la ricorrente. Punto e basta.
Oltre alla immotivata assertività in ricorso ex art. 700 c.p.c. la convenuta Azienda Ospedaliera, ha aggiunto giustificazioni per così dire singolari; l’interessata non l’ha chiesto, l’interessata non ha indicato quali altre attività è in grado di svolgere, oltre quelle sanitarie, sarebbe stato necessario che l’interessata avesse seguito Corsi di formazione per diversa attività lavorativa che comunque l’avrebbero messa a contatto fisico con altri (l’insegnamento a distanza compare e l’insegnamento a distanza scompare …).
Il giudice padovano ha disposto non solo che la ricorrente faccia conoscere quali sono i suoi titoli di studio e ogni altro diverso Corso di formazione seguito (e l’interessata ne ha moltissimi), ma prescindendo da ogni assertività della convenuta e da ogni sua precedente già verificata possibilità o meno, ha ordinato a quest’ultima di indicare per circa 30 Reparti e Uffici quali siano le mansioni del personale addetto, quale sia il numero, quale sia la disponibilità degli spazi dentro e fuori la sede principale della Azienda, i posti vacanti in organico con riguardo ai diversi ruoli, quali le previsioni temporali di pensionamento, quali i congedi e le aspettative in atto, e molte altre ulteriori indicazioni.
L’unico commento che mi sento di fare è che è così che si fa il giudice con competenza e rispetto per sé stesso e per le importanti funzioni giudicanti.
AUGUSTO SINAGRA
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