buona sera avvocato. cosa mi dice della seguente comunicazione importante per chi è sospeso dal lavoro? grazie. SOSPENSIONE E ASSEGNO ALIMENTARE: non solo per i docenti!
A seguito del D.L. sul "super green-pass", alcuni sindacati si sono attivati (per una volta, facendo una cosa utile) segnalando che l'articolo 500 del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della Scuola) prevede che: " Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.”.
Gli insegnanti eventualmente sospesi, quindi, non potranno essere lasciati del tutto senza sostentamento! Si tratta di una esplicita e specifica norma di settore, che non trova omologhi in altri comparti.
TUTTAVIA, di fronte al "ma quindi vale solo per gli insegnanti??", mi sento di dire che...NO: l'obbligo di corrispondere un assegno alimentare vale (almeno) per tutti i pubblici dipendenti. Anche per gli operatori sanitari sospesi dagli ospedali o per gli appartenenti alle Forze dell'ordine, per esempio.
Il fatto è che la disposizione di cui al sopra riportato art. 500 del Testo Unico della Scuola è promanazione dell'articolo 36 della Costituzione: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa".
Questo comporta che a TUTTI i lavoratori (non solo i docenti) eventualmente sanzionati con sospensione senza stipendio (anche prescidendosi dalla criminale normativa degli ultimi tempi) "almeno i viveri" devono essere garantiti. Almeno l'assegno alimentare gli spetta!
Tra l'altro, è ancora in vigore l'articolo 82 del D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), in base al quale:
" *All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia* "
Insomma: coloro che non intendono piegarsi al ricatto (e purtroppo so che non tutti possono permetterselo: mutui, figli, spese mediche...: c'è chi vive con uno stipendio intero che nemmeno gli basta! vi capisco e vi sono vicina nella preghiera: offrite il peso di questa violenza al Signore, che vi renderà giustizia a Suo tempo, ma senza dubbio!), sappiano che c'è un salvagente per poter restare a galla.
Già per la diffida - prima ancora che avverso il provvedimento di sospensione - ci si rivolga però ad avvocati seri e competenti per davvero (che....molti nemmeno sanno scrivere in italiano): alla guerra non si può andare con le scarpe di cartone.
Angela Palau
Quando a La Spezia?
Raffaella Bova
Avvocato Mori ndo' potemo emigrà? Mica pe sempre! Solo per ripiasse n 'attimino!!!!Nun se ponno liberà tanto facirmente de noi....
grazie.
SOSPENSIONE E ASSEGNO ALIMENTARE: non solo per i docenti!
A seguito del D.L. sul "super green-pass", alcuni sindacati si sono attivati (per una volta, facendo una cosa utile) segnalando che l'articolo 500 del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della Scuola) prevede che:
" Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.”.
Gli insegnanti eventualmente sospesi, quindi, non potranno essere lasciati del tutto senza sostentamento!
Si tratta di una esplicita e specifica norma di settore, che non trova omologhi in altri comparti.
TUTTAVIA, di fronte al "ma quindi vale solo per gli insegnanti??", mi sento di dire che...NO: l'obbligo di corrispondere un assegno alimentare vale (almeno) per tutti i pubblici dipendenti.
Anche per gli operatori sanitari sospesi dagli ospedali o per gli appartenenti alle Forze dell'ordine, per esempio.
Il fatto è che la disposizione di cui al sopra riportato art. 500 del Testo Unico della Scuola è promanazione dell'articolo 36 della Costituzione:
"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa".
Questo comporta che a TUTTI i lavoratori (non solo i docenti) eventualmente sanzionati con sospensione senza stipendio (anche prescidendosi dalla criminale normativa degli ultimi tempi) "almeno i viveri" devono essere garantiti.
Almeno l'assegno alimentare gli spetta!
Tra l'altro, è ancora in vigore l'articolo 82 del D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), in base al quale:
" *All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia* "
Insomma: coloro che non intendono piegarsi al ricatto (e purtroppo so che non tutti possono permetterselo: mutui, figli, spese mediche...: c'è chi vive con uno stipendio intero che nemmeno gli basta! vi capisco e vi sono vicina nella preghiera: offrite il peso di questa violenza al Signore, che vi renderà giustizia a Suo tempo, ma senza dubbio!), sappiano che c'è un salvagente per poter restare a galla.
Già per la diffida - prima ancora che avverso il provvedimento di sospensione - ci si rivolga però ad avvocati seri e competenti per davvero (che....molti nemmeno sanno scrivere in italiano): alla guerra non si può andare con le scarpe di cartone.