Pubblico qui il video immediatamente censurato da You tube. Diffondetelo più possibile. La violazione del coprifuoco deve diventare l’inizio della resistenza a questo regime
Un utente aveva fatto a tempo a salvarlo ma ho problemi a caricare video su GAB il pomeriggio. Comunque insisto TUTTA LA VITA. GRAZIE MARCO. Non sono mai stata avida di "grazie" ma tu ci stai veramente regalando la vita. Forse un giorno se ne accorgeranno tutti....non so a che prezzo ma se ne accorgeranno
Cristiano Rinaldoni
Sei un grande Marco! Grazie a te, quando qualche anno fa lessi una tua pubblicazione sull'incompatilibilità tra Costituzione repubblicana e trattati europei realizzai che siamo governati da CRIMINALI. Che i politici non sono delinquenti perchè rubano ma per quello che firmano. I tuoi interventi, sempre lucidi ed impeccabili, dovrebbero costituire un MANIFESTO PER UNA NUOVA LIBERAZIONE.
Grazie avvocato, appena possibile se può inviare nel canale Telegram il modulo del ricorso al prefetto da fare entro i primi 30gg... FORZA RIBELLIAMOCI!!!
qualunquemente
l'avv. mori avrebbe aggiunto un link per permetterci di fare ricorso...a questo punto penso clo farà qui...fanculo youtube...grazie marco
Ti do del tu perché facciamo parte della RESISTENZA. Puoi provare a caricare il video su RUMBLE? Così possiamo diffonderlo il più possibile. Che la forza sia con noi 💪🏻
Marcello1991
Esattamente, penso la stessa cosa e la sto pensando ormai da mesi. Mi dà energia nervosa il senso di libertà quando esco senza mascherina e violo il coprifuoco.
Mi rivolgo agli avvocati, ma non si può denunciare mattarella x alto tradimento? Lui è il garante della Costituzione, ma la calpestano e lui fa finta di non vedere? Forza la luce è con Noi!!!
BULL
Metta il modulo per fare ricorso in caso di multa , grazie
Paolo
Decidi la data e partiamo con la violazione de coprifuoco, non vedo l'ora
BULL
ILL.MA PREFETTURA DI RICORSO AVVERSO VERBALE D’ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO D.L. 25 MARZO 2020 N. 19 * * * Promosso dal Sig, nato a , il e residente in Premesso che 1) in data l’esponente veniva sanzionato, poiché avrebbe omesso di rispettare il cosiddetto “coprifuoco” di cui al DPCM 14 gennaio 2021; 2) Specificatamente la violazione contestata è quella di trovarsi fuori dalla propria abitazione dopo le 22:00, precisamente alle ore …………………………; 3) La norma di cui al DPCM è un divieto che incide in maniera netta ed indiscutibile sulla libertà personale, esso è infatti paragonabile ad un obbligo di permanenza domiciliare, ovvero a quella che normalmente viene comminata quale pena per un illecito; 4) Risulta oltremodo pacifico che l’art. 13 Cost. dichiara inviolabile la libertà personale e che gli eventuali limiti ad essa sono sottoposti alla doppia garanzia della riserva di legge e dell’ordine motivato dell’autorità giudiziaria; 5) Nel caso di specie dunque il DPCM con cui si è imposto il divieto viola la Costituzione su entrambi gli aspetti e costituisce a tutti gli effetti un atto palesemente illecito. Non solo. Posto che la violazione della libertà personale è sanzionata penalmente ex art. 605 c.p., il DPCM 3.12.2020 stesso dovrebbe essere oggetto dell’attenzione della Magistratura con apertura di un procedimento penale proprio nei confronti dei membri del Governo; 6) Inoltre si può altresì aggiungere, come se quanto detto già non fosse sufficiente, come l’intera legislazione emergenziale risulti anche sul piano formale completamente illecita e anzi debba essere considerata un esempio addirittura scolastico di usurpazione del potere politico da parte del Governo (art. 287 c.p.), posto che nessuna norma di legge, come già elegantemente rilevato con sentenza n. 516/2020 dal Giudice di Pace di Frosinone, conferisce al Governo stesso il potere di dichiarare lo stato di emergenza sanitario. A tale pronuncia è seguita anche quella del Tribunale Civile di Roma che con ordinanza del 16.12.2020 resa nella procedura NRG 45986/2020 è giunto alle medesime oggettive determinazioni. La fattispecie non è infatti ricompresa tra quelle previste dall’art. 7 comma 1, lettera c) del D.lgs. 1/18, fermo restando che il citato D.lgs. viola in ogni caso l’art. 77 Cost., posto che il decreto legge è il solo strumento a disposizione del Governo davanti a qualsivoglia evento eccezionale, fatto salvo il caso della dichiarazione di guerra di cui all’art. 78 Cost. e fermo restando che comunque anche con queste forme la libertà personale di cui all’art. 13 sarebbe comunque risultata intoccabile; Tutto ciò premesso il sottoscritto CHIEDE l’annullamento del verbale di accertamento n. , emesso da (indicare autorità emittente) IN VIA ISTRUTTORIA Non si richiede audizione personale della ricorrente. Si producono i seguenti documenti: copia verbale impugnato (da allegare sempre al ricorso) Con osservanza. Data.. Nome e firma.
Che la forza sia con noi 💪🏻
RICORSO AVVERSO VERBALE D’ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO D.L. 25 MARZO 2020 N. 19
* * *
Promosso dal Sig, nato a , il e residente in
Premesso che
1) in data l’esponente veniva sanzionato, poiché avrebbe omesso di rispettare il cosiddetto “coprifuoco” di cui al DPCM 14 gennaio 2021;
2) Specificatamente la violazione contestata è quella di trovarsi fuori dalla propria abitazione dopo le 22:00, precisamente alle ore …………………………;
3) La norma di cui al DPCM è un divieto che incide in maniera netta ed indiscutibile sulla libertà personale, esso è infatti paragonabile ad un obbligo di permanenza domiciliare, ovvero a quella che normalmente viene comminata quale pena per un illecito;
4) Risulta oltremodo pacifico che l’art. 13 Cost. dichiara inviolabile la libertà personale e che gli eventuali limiti ad essa sono sottoposti alla doppia garanzia della riserva di legge e dell’ordine motivato dell’autorità giudiziaria;
5) Nel caso di specie dunque il DPCM con cui si è imposto il divieto viola la Costituzione su entrambi gli aspetti e costituisce a tutti gli effetti un atto palesemente illecito. Non solo. Posto che la violazione della libertà personale è sanzionata penalmente ex art. 605 c.p., il DPCM 3.12.2020 stesso dovrebbe essere oggetto dell’attenzione della Magistratura con apertura di un procedimento penale proprio nei confronti dei membri del Governo;
6) Inoltre si può altresì aggiungere, come se quanto detto già non fosse sufficiente, come l’intera legislazione emergenziale risulti anche sul piano formale completamente illecita e anzi debba essere considerata un esempio addirittura scolastico di usurpazione del potere politico da parte del Governo (art. 287 c.p.), posto che nessuna norma di legge, come già elegantemente rilevato con sentenza n. 516/2020 dal Giudice di Pace di Frosinone, conferisce al Governo stesso il potere di dichiarare lo stato di emergenza sanitario. A tale pronuncia è seguita anche quella del Tribunale Civile di Roma che con ordinanza del 16.12.2020 resa nella procedura NRG 45986/2020 è giunto alle medesime oggettive determinazioni. La fattispecie non è infatti ricompresa tra quelle previste dall’art. 7 comma 1, lettera c) del D.lgs. 1/18, fermo restando che il citato D.lgs. viola in ogni caso l’art. 77 Cost., posto che il decreto legge è il solo strumento a disposizione del Governo davanti a qualsivoglia evento eccezionale, fatto salvo il caso della dichiarazione di guerra di cui all’art. 78 Cost. e fermo restando che comunque anche con queste forme la libertà personale di cui all’art. 13 sarebbe comunque risultata intoccabile;
Tutto ciò premesso il sottoscritto
CHIEDE
l’annullamento del verbale di accertamento n. , emesso da (indicare autorità emittente)
IN VIA ISTRUTTORIA
Non si richiede audizione personale della ricorrente.
Si producono i seguenti documenti:
copia verbale impugnato (da allegare sempre al ricorso)
Con osservanza.
Data..
Nome e firma.