Sembra che in base all’attuale normativa, che non è più necessario esibire il cosiddetto “Green Pass” prima di accedere al luogo di lavoro in quanto il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, relativo all’obbligo di “Green Pass” sui luoghi di lavoro del settore privato, convertito con la Legge 19 novembre 2021 n. 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277., richiede tale obbligo solo entro fine dell’anno 2021, dato che indica all’articolo 3 comma 1: “1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9 -sexies , come introdotto dall’articolo 2, è inserito il seguente: «Art. 9 -septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) . — 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021” e all’articolo 3 comma 6 “I lavoratori .. sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.” ed in quanto il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221. “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” non revisiona i suddetti articoli com’è avvenuto con altri disposizioni governativi, come quelli indicati dell’articolo 16, comma 1, allegato “A”.
Michele Cortese
Buongiorno Avvocato Mori , grazie per tutti i preziosi consigli e per l'impegno che ci mettete per donarci un po di serenitá in questo momento cosi difficile.
Milano c'è!!!!!
dopo l’articolo 9 -sexies , come introdotto dall’articolo 2, è inserito il seguente: «Art. 9 -septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) . — 1. Dal 15 ottobre 2021
e fino al 31 dicembre 2021” e all’articolo 3 comma 6 “I lavoratori .. sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.” ed in quanto il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221. “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” non revisiona i suddetti articoli com’è avvenuto con altri disposizioni governativi, come quelli indicati dell’articolo 16, comma 1, allegato “A”.