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*UDIENZA PUBBLICA STRAORDINARIA 30.11.2022 OBBLIGO VACCINALE COVID*

Pubblicato il ruolo della Corte Costituzionale

Risulta ESCLUSA dall’ udienza del 30.11.2022 addirittura l’impugnativa costituzionale apicale come la 118-22 relativa agli EFFETTI AVVERSI.

Quindi viene IGNORATO uno dei principali presupposti di efficacia e sicurezza che, se negativi, determinerebbero l’annullamento dell’obbligo vaccinale COVID.

Quindi le relative parti private sia principali sia eventuali non verranno NÉ CONVOCATE NÉ ASCOLTATE nel corso della udienza 30.11.2022;

L’esclusione della impugnativa costituzionale 118-22 dalla udienza costituzionale straordinaria COVID è TOTALE.

L’esclusione dell’impugnativa 118-22 determina IL NON INGRESSO nel processo costituzionale di tutta la documentazione scientifica più aggiornata e quindi maggiormente rilevante.

La mancata fissazione della ordinanza 118-22 nella udienza pubblica straordinaria 30.11.2022 risulta imputabile alla nuova Presidente della Corte Costituzionale PROF.SSA SCIARRA.

Silvana Sciarra , professore ordinario emerito di Diritto del Lavoro e Diritto Sociale Europeo, ha collaborato con la COMMISSIONE EUROPEA e con I PRECEDENTI GOVERNI. È stata eletta giudice costituzionale dal Parlamento il 6 novembre 2014, indicata dal Movimento 5 Stelle, votata dal PD e da una parte di Forza Italia.

“Sta per cadere l’ultima garanzia rimasta di quella che era la vecchia Costituzione; in caso di mancato annullamento dell’obbligo vaccinale COVID non cambierebbe solamente la forma di governo;

verrebbero INTACCATI I CONTROLIMITI costituiti dalla stessa dignità della persona umana e quindi cambierebbe LA STESSA FORMA DI STATO” . (Avv. Luca Campanotto)
***
PURTROPPO GLI ITALIANI NON PERCEPISCONO ANCORA L’IMPORTANZA ENORME ED EPOCALE DELLE DECISIONI DELLA CONSULTA SULLE QUESTIONI SOLLEVATE.

Il 30 novembre la Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi su otto quesiti, di cui due vertono sull'efficacia e sulla sicurezza dei “vaccini”, indimostrate per imporre un obbligo vaccinale.

I due quesiti cruciali toccano due questioni fondamentali della campagna vaccinale di massa: l’efficacia dei preparati inoculati e la loro sicurezza in ragione degli effetti avversi.

I giudici sono chiamati ad accertare sicurezza ed efficacia alla luce delle miriadi di pubblicazioni scientifiche uscite in questi due anni.

Perciò, i due prossimi pronunciamenti sono d’importanza capitale .

LA PRIMA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
è inerente alla sicurezza dei cosiddetti “vaccini” e dunque al rischio di eventi dannosi irreversibili.

La richiesta di un consenso, in teoria “libero e informato”, è contraddittoria.

Infatti, non è libero il consenso della persona sottoposta all’obbligo vaccinale con la minaccia dell’esclusione dall’esercizio della professione; e nel caso concreto, non è neanche informato.

La Corte dovrebbe fermare l’attenzione sulla natura sperimentale di queste sostanze, che è documentatissima e comporta l’incertezza dell’efficacia dell’iniezione e l’incalcolabilità del connesso rischio.

E dunque, è impossibile determinarne l’utilità sia per la persona sia per la collettività.
L’assoluta incertezza non consente l’imposizione di un trattamento sperimentale e richiederebbe un immediato blocco generale di queste inoculazioni.

IL SECONDO QUESITO
IL cosiddetto “vaccino” è efficace nel prevenire il contagio virale e la contagiosità della persona trattata e la malattia Covid 19?
I dati statistici dell’Istituto Superiore della Sanità lo escludono.

Anche dalla documentazione ufficiale dell’EMA (ente regolatore europeo) e degli stessi produttori (in primis Moderna) risulta che queste sostanze non sono mai state studiate né autorizzate per la prevenzione del contagio, che impone il D.L. 44/2021.

Se le sostanze attualmente sul mercato non prevengono il contagio, l’obbligo “vaccinale” - Covid-19 è insussistente, va bloccato subito.
e lo stivale della presentatrice? mi distoglie l'attenzione dai contenuti del programma..
Al di la di tutto Avv. Mori esemplare come sempre. Grazie.
Trasmissioni da ripetere con temi e appuntamenti fissi. Vista in replica dal sito internet. Complimenti. Le locali danno spazio e voce fuori da mainstream, bisogna continuare così. Grazie.
Noah Bell
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Intanto il fatto che si continua a menarla con questo obbligo, quando in realtà c'è stato un subdolo ricatto. E tra obbligo e ricatto il contesto è molto diverso
Non aspettiamoci nulla da costoro, corrotti e venduti.
Mike71
Su La Repubblica ad udienza ancora in corso si parla già di bocciatura dei quesiti proposti...
matteotti Benedetto
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Quindi???
Giovanni Pizzi
federica ceresa
*UDIENZA PUBBLICA STRAORDINARIA 30.11.2022 OBBLIGO VACCINALE COVID* Pubblicato il ruolo della Corte Costituzionale Risulta ESCLUSA dall’ udienza del 30.11.2022 addirittura l’impugnativa costituzionale apicale come la 118-22 relativa agli EFFETTI AVVERSI. Quindi viene IGNORATO uno dei principali presupposti di efficacia e sicurezza che, se negativi, determinerebbero l’annullamento dell’obbligo vaccinale COVID. Quindi le relative parti private sia principali sia eventuali non verranno NÉ CONVOCATE NÉ ASCOLTATE nel corso della udienza 30.11.2022; L’esclusione della impugnativa costituzionale 118-22 dalla udienza costituzionale straordinaria COVID è TOTALE. L’esclusione dell’impugnativa 118-22 determina IL NON INGRESSO nel processo costituzionale di tutta la documentazione scientifica più aggiornata e quindi maggiormente rilevante. La mancata fissazione della ordinanza 118-22 nella udienza pubblica straordinaria 30.11.2022 risulta imputabile alla nuova Presidente della Corte Costituzionale PROF.SSA SCIARRA. Silvana Sciarra , professore ordinario emerito di Diritto del Lavoro e Diritto Sociale Europeo, ha collaborato con la COMMISSIONE EUROPEA e con I PRECEDENTI GOVERNI. È stata eletta giudice costituzionale dal Parlamento il 6 novembre 2014, indicata dal Movimento 5 Stelle, votata dal PD e da una parte di Forza Italia. “Sta per cadere l’ultima garanzia rimasta di quella che era la vecchia Costituzione; in caso di mancato annullamento dell’obbligo vaccinale COVID non cambierebbe solamente la forma di governo; verrebbero INTACCATI I CONTROLIMITI costituiti dalla stessa dignità della persona umana e quindi cambierebbe LA STESSA FORMA DI STATO” . (Avv. Luca Campanotto) *** PURTROPPO GLI ITALIANI NON PERCEPISCONO ANCORA L’IMPORTANZA ENORME ED EPOCALE DELLE DECISIONI DELLA CONSULTA SULLE QUESTIONI SOLLEVATE. Il 30 novembre la Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi su otto quesiti, di cui due vertono sull'efficacia e sulla sicurezza dei “vaccini”, indimostrate per imporre un obbligo vaccinale. I due quesiti cruciali toccano due questioni fondamentali della campagna vaccinale di massa: l’efficacia dei preparati inoculati e la loro sicurezza in ragione degli effetti avversi. I giudici sono chiamati ad accertare sicurezza ed efficacia alla luce delle miriadi di pubblicazioni scientifiche uscite in questi due anni. Perciò, i due prossimi pronunciamenti sono d’importanza capitale . LA PRIMA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE è inerente alla sicurezza dei cosiddetti “vaccini” e dunque al rischio di eventi dannosi irreversibili. La richiesta di un consenso, in teoria “libero e informato”, è contraddittoria. Infatti, non è libero il consenso della persona sottoposta all’obbligo vaccinale con la minaccia dell’esclusione dall’esercizio della professione; e nel caso concreto, non è neanche informato. La Corte dovrebbe fermare l’attenzione sulla natura sperimentale di queste sostanze, che è documentatissima e comporta l’incertezza dell’efficacia dell’iniezione e l’incalcolabilità del connesso rischio. E dunque, è impossibile determinarne l’utilità sia per la persona sia per la collettività. L’assoluta incertezza non consente l’imposizione di un trattamento sperimentale e richiederebbe un immediato blocco generale di queste inoculazioni. IL SECONDO QUESITO IL cosiddetto “vaccino” è efficace nel prevenire il contagio virale e la contagiosità della persona trattata e la malattia Covid 19? I dati statistici dell’Istituto Superiore della Sanità lo escludono. Anche dalla documentazione ufficiale dell’EMA (ente regolatore europeo) e degli stessi produttori (in primis Moderna) risulta che queste sostanze non sono mai state studiate né autorizzate per la prevenzione del contagio, che impone il D.L. 44/2021. Se le sostanze attualmente sul mercato non prevengono il contagio, l’obbligo “vaccinale” - Covid-19 è insussistente, va bloccato subito.
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