Presentata la denuncia - querela di Marco sabato mattina alla stazione dei Carabinieri Roma San Pietro. Non hanno avuto nulla da ridire, anzi mi guardavano con ammirazione, evidentemente apprezzando quanto stavo facendo. Grazie Marco.
Nella remota eventualità Draghi venisse eletto PdR, Forza Italia e Lega hanno già fatto sapere che si sfilerebbero dalla maggioranza. Credo che la crisi di governo sia inevitabile
Rinascita
Buongiorno Avvocato, come vede sta funzionando, ho arruolato tutta la famiglia, devono andare tutti a depositare la denuncia.
Nel mio comune siamo stati una decina a depositarlo dai carabinieri. Poi ci è arrivat notizia che le stazioni dei carabinieri hanno ricevuto l ordine di mandare tutte le denunce alla procura di roma. Ne sapete nulla?
Franca
Buongiorno a tutti! Ho sentito che cominciano ad arrivare le raccomandate in busta verde con la notifica della multa per l'obbligo vaccinale sopra ai 50 anni. Come dobbiamo comportarci? Ka ritiriamo? La respingiamo?
V DM
Sapete cosa hanno intenzione di fare questi grandissimi paraculi? 3 dosi e green pass senza scadenza. Fino a ieri avevano detto che la terza dose sarebbe stata efficace solo per 3 mesi. Ora, improvvisamente, vale per sempre. Perchè? Perchè è tutto finito. Ma se è tutto finito perchè non tolgono il green pass? Perchè tutta questa farsa era massimamente finalizzata a metterti in tasca questa fottuta tessera verde. E' chiaro a tutti adesso?
Non può essere vero, l obbligo parte dal 1 febb. Secondo disposizioni DPCM. Dovrebbero essere fatte prima dose entro 1 febb. Poi devono verificare elenchi chiamare per chiedere perché non vaccinato. Poi se mai partono elenchi x AG. Entrate. E pou arriveranno con raccomandata. Segua qualche avvocato. Dicono sempre come comportarsi. AVV. Morì fusillo osa
SENTENZA TAR LOMBARDIA - DENTISTA SOSPESO PUÒ LAVORARE SENZA CONTATTI INTERPERSONALI
Importante sentenza del TAR Lombardia in questi giorni nei confronti di un dentista sospeso per l’obbligo vaccinale imposto dal Governo:
“Osserva il Collegio che, nell’ambito delle professioni sanitarie, esistono delle attività, praticabili grazie alla tecnologia sanitaria, che il personale sanitario può svolgere senza necessità di instaurare contatti interpersonali fisici, quali ad esempio l’attività di telemedicina, di consulenza, di formazione e di educazione sanitaria, di consultazione a distanza mediante gli strumenti telematici o telefonici, particolarmente utili per effettuare una prima diagnosi sulla base di referti disponibili nel fascicolo sanitario telematico e per fornire un’immediata e qualificata risposta alla crescente domanda di informazione sanitaria, le quali non potrebbero essere svolte in caso di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria.”
Pertanto un iscritto all’albo non può entrare in contatto con pazienti ma NON può essergli impedito di lavorare e, quindi, di essere sospeso dall’albo.
Per questo il giudice ha stabilito che “Il nono motivo del ricorso introduttivo nonché il nono ed il decimo dei motivi aggiunti devono dunque essere accolti e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto di accertamento adottato dall’ATS di -OMISSIS-, nella parte in cui estende la sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni professionali anche a quelle prestazioni che, per loro natura o per le modalità di svolgimento, non implicano contatti interpersonali o non sono rischiose per la diffusione del contagio da Sars-CoV-2.”
Infine la pronuncia pone anche dubbi sul fatto che la sospensione dal diritto di svolgere mansioni che implicano contatti interpersonali debba coincidere con la sospensione dall’albo:
“La sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportino comunque il rischio di diffusione del contagio non può dunque coincidere con la sospensione dall’iscrizione all’albo professionale, ancorché la vaccinazione sia stata elevata a <<requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati>>.”
Questa sentenza crea un precedente importante per tutti coloro che ricadono nell’obbligo vaccinale ma possono (o potrebbero) svolgere il loro lavoro senza contatti con altre persone senza contatti (per es: gli amministrativi del settore sanitario che non hanno contatto con il pubblico, o tutti coloro che hanno già usufruito dello Smart working durante il lockdown) mettendo dei paletti a questa deriva di obblighi e ricatti sul lavoro a cui assistiamo.
Invitiamo tutti quindi a NON arrendersi! È grazie anche a chi sta facendo ricorsi che riusciremo a creare dei precedenti che possono aiutare tutti noi a ripristinare diritti cancellati a colpi di decreti e circolari. R-ESISTENZA!
SENTENZA TAR LOMBARDIA - DENTISTA SOSPESO PUÒ LAVORARE SENZA CONTATTI INTERPERSONALI
Importante sentenza del TAR Lombardia in questi giorni nei confronti di un dentista sospeso per l’obbligo vaccinale imposto dal Governo:
“Osserva il Collegio che, nell’ambito delle professioni sanitarie, esistono delle attività, praticabili grazie alla tecnologia sanitaria, che il personale sanitario può svolgere senza necessità di instaurare contatti interpersonali fisici, quali ad esempio l’attività di telemedicina, di consulenza, di formazione e di educazione sanitaria, di consultazione a distanza mediante gli strumenti telematici o telefonici, particolarmente utili per effettuare una prima diagnosi sulla base di referti disponibili nel fascicolo sanitario telematico e per fornire un’immediata e qualificata risposta alla crescente domanda di informazione sanitaria, le quali non potrebbero essere svolte in caso di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria.”
Pertanto un iscritto all’albo non può entrare in contatto con pazienti ma NON può essergli impedito di lavorare e, quindi, di essere sospeso dall’albo.
Per questo il giudice ha stabilito che “Il nono motivo del ricorso introduttivo nonché il nono ed il decimo dei motivi aggiunti devono dunque essere accolti e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto di accertamento adottato dall’ATS di -OMISSIS-, nella parte in cui estende la sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni professionali anche a quelle prestazioni che, per loro natura o per le modalità di svolgimento, non implicano contatti interpersonali o non sono rischiose per la diffusione del contagio da Sars-CoV-2.”
Infine la pronuncia pone anche dubbi sul fatto che la sospensione dal diritto di svolgere mansioni che implicano contatti interpersonali debba coincidere con la sospensione dall’albo:
“La sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportino comunque il rischio di diffusione del contagio non può dunque coincidere con la sospensione dall’iscrizione all’albo professionale, ancorché la vaccinazione sia stata elevata a <<requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati>>.”
Questa sentenza crea un precedente importante per tutti coloro che ricadono nell’obbligo vaccinale ma possono (o potrebbero) svolgere il loro lavoro senza contatti con altre persone senza contatti (per es: gli amministrativi del settore sanitario che non hanno contatto con il pubblico, o tutti coloro che hanno già usufruito dello Smart working durante il lockdown) mettendo dei paletti a questa deriva di obblighi e ricatti sul lavoro a cui assistiamo.
Invitiamo tutti quindi a NON arrendersi! È grazie anche a chi sta facendo ricorsi che riusciremo a creare dei precedenti che possono aiutare tutti noi a ripristinare diritti cancellati a colpi di decreti e circolari. R-ESISTENZA!
Non bisogna mettere dubbi nella gente, ma ascoltare un informazione univoca per essere trattati come dei cretini, la gente ha gli strumenti se ci sono medici coerenti che spiegano le cose con una certa onesta intelluttuale, non parlano di informazione univoca, e se fosse solo il parere del Dott. Frajese, ben venga solo la sua opinione.
bel paraculo di pennivendolol estensore Dell articolo. La devastante pandemia c è l ha nel cervello in cui il farmaco ha spento l unico neurone funzionante. Devastante... blaaa
Gianfranco
Ho scaricato le 10 pagine per la denuncia, come esco dal mio quarantena le vado a depositare☺️
Non hanno avuto nulla da ridire, anzi mi guardavano con ammirazione, evidentemente apprezzando quanto stavo facendo.
Grazie Marco.
Come dobbiamo comportarci? Ka ritiriamo? La respingiamo?
3 dosi e green pass senza scadenza.
Fino a ieri avevano detto che la terza dose sarebbe stata efficace solo per 3 mesi. Ora, improvvisamente, vale per sempre.
Perchè?
Perchè è tutto finito.
Ma se è tutto finito perchè non tolgono il green pass?
Perchè tutta questa farsa era massimamente finalizzata a metterti in tasca questa fottuta tessera verde.
E' chiaro a tutti adesso?
Importante sentenza del TAR Lombardia in questi giorni nei confronti di un dentista sospeso per l’obbligo vaccinale imposto dal Governo:
“Osserva il Collegio che, nell’ambito delle professioni sanitarie, esistono delle attività, praticabili grazie alla tecnologia sanitaria, che il personale sanitario può svolgere senza necessità di instaurare contatti interpersonali fisici, quali ad esempio l’attività di telemedicina, di consulenza, di formazione e di educazione sanitaria, di consultazione a distanza mediante gli strumenti telematici o telefonici, particolarmente utili per effettuare una prima diagnosi sulla base di referti disponibili nel fascicolo sanitario telematico e per fornire un’immediata e qualificata risposta alla crescente domanda di informazione sanitaria, le quali non potrebbero essere svolte in caso di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria.”
Pertanto un iscritto all’albo non può entrare in contatto con pazienti ma NON può essergli impedito di lavorare e, quindi, di essere sospeso dall’albo.
Per questo il giudice ha stabilito che “Il nono motivo del ricorso introduttivo nonché il nono ed il decimo dei motivi aggiunti devono dunque essere accolti e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto di accertamento adottato dall’ATS di -OMISSIS-, nella parte in cui estende la sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni professionali anche a quelle prestazioni che, per loro natura o per le modalità di svolgimento, non implicano contatti interpersonali o non sono rischiose per la diffusione del contagio da Sars-CoV-2.”
Infine la pronuncia pone anche dubbi sul fatto che la sospensione dal diritto di svolgere mansioni che implicano contatti interpersonali debba coincidere con la sospensione dall’albo:
“La sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportino comunque il rischio di diffusione del contagio non può dunque coincidere con la sospensione dall’iscrizione all’albo professionale, ancorché la vaccinazione sia stata elevata a <<requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati>>.”
Questa sentenza crea un precedente importante per tutti coloro che ricadono nell’obbligo vaccinale ma possono (o potrebbero) svolgere il loro lavoro senza contatti con altre persone senza contatti (per es: gli amministrativi del settore sanitario che non hanno contatto con il pubblico, o tutti coloro che hanno già usufruito dello Smart working durante il lockdown) mettendo dei paletti a questa deriva di obblighi e ricatti sul lavoro a cui assistiamo.
Invitiamo tutti quindi a NON arrendersi! È grazie anche a chi sta facendo ricorsi che riusciremo a creare dei precedenti che possono aiutare tutti noi a ripristinare diritti cancellati a colpi di decreti e circolari. R-ESISTENZA!
Qui il testo della sentenza integrale: http://www.clivatoscana.com/wp-content/uploads/2022/01/Sentenza-tar-Lombardia-dentista-.pdf
Staff C.Li.Va. Toscana
T.me/clivatoscana
Importante sentenza del TAR Lombardia in questi giorni nei confronti di un dentista sospeso per l’obbligo vaccinale imposto dal Governo:
“Osserva il Collegio che, nell’ambito delle professioni sanitarie, esistono delle attività, praticabili grazie alla tecnologia sanitaria, che il personale sanitario può svolgere senza necessità di instaurare contatti interpersonali fisici, quali ad esempio l’attività di telemedicina, di consulenza, di formazione e di educazione sanitaria, di consultazione a distanza mediante gli strumenti telematici o telefonici, particolarmente utili per effettuare una prima diagnosi sulla base di referti disponibili nel fascicolo sanitario telematico e per fornire un’immediata e qualificata risposta alla crescente domanda di informazione sanitaria, le quali non potrebbero essere svolte in caso di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria.”
Pertanto un iscritto all’albo non può entrare in contatto con pazienti ma NON può essergli impedito di lavorare e, quindi, di essere sospeso dall’albo.
Per questo il giudice ha stabilito che “Il nono motivo del ricorso introduttivo nonché il nono ed il decimo dei motivi aggiunti devono dunque essere accolti e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto di accertamento adottato dall’ATS di -OMISSIS-, nella parte in cui estende la sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni professionali anche a quelle prestazioni che, per loro natura o per le modalità di svolgimento, non implicano contatti interpersonali o non sono rischiose per la diffusione del contagio da Sars-CoV-2.”
Infine la pronuncia pone anche dubbi sul fatto che la sospensione dal diritto di svolgere mansioni che implicano contatti interpersonali debba coincidere con la sospensione dall’albo:
“La sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportino comunque il rischio di diffusione del contagio non può dunque coincidere con la sospensione dall’iscrizione all’albo professionale, ancorché la vaccinazione sia stata elevata a <<requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati>>.”
Questa sentenza crea un precedente importante per tutti coloro che ricadono nell’obbligo vaccinale ma possono (o potrebbero) svolgere il loro lavoro senza contatti con altre persone senza contatti (per es: gli amministrativi del settore sanitario che non hanno contatto con il pubblico, o tutti coloro che hanno già usufruito dello Smart working durante il lockdown) mettendo dei paletti a questa deriva di obblighi e ricatti sul lavoro a cui assistiamo.
Invitiamo tutti quindi a NON arrendersi! È grazie anche a chi sta facendo ricorsi che riusciremo a creare dei precedenti che possono aiutare tutti noi a ripristinare diritti cancellati a colpi di decreti e circolari. R-ESISTENZA!
Qui il testo della sentenza integrale: http://www.clivatoscana.com/wp-content/uploads/2022/01/Sentenza-tar-Lombardia-dentista-.pdf
Staff C.Li.Va. Toscana
T.me/clivatoscana
Non bisogna mettere dubbi nella gente, ma ascoltare un informazione univoca per essere trattati come dei cretini, la gente ha gli strumenti se ci sono medici coerenti che spiegano le cose con una certa onesta intelluttuale, non parlano di informazione univoca, e se fosse solo il parere del Dott. Frajese, ben venga solo la sua opinione.