RICORSO AVVERSO VERBALE D’ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO
* * *
Promosso dal Sig, nato a , il e residente in
Premesso che
1) in data …….. l’esponente veniva sanzionato, poiché avrebbe omesso di rispettare il cosiddetto “coprifuoco” di cui alla normativa emergenziale in materia di contenimento del covid 19;
2) Specificatamente la violazione contestata è stata quella di trovarsi senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione dopo le 22:00, precisamente alle ore …………………………;
3) La norma in parola è un divieto che incide in maniera netta ed indiscutibile sulla libertà personale, esso è infatti paragonabile ad una detenzione o ad un obbligo di permanenza domiciliare, ovvero a pene che normalmente vengono comminate dopo l’accertamento di aver commesso un reato;
4) Risulta oltremodo pacifico che l’art. 13 Cost. dichiara inviolabile la libertà personale e che gli eventuali limiti ad essa sono sottoposti alla doppia garanzia della riserva di legge e dell’ordine motivato da parte dell’autorità giudiziaria;
5) Nel caso di specie dunque la normativa con cui si è imposto il divieto viola la Costituzione su entrambi gli aspetti e costituisce a tutti gli effetti un atto gravemente illecito. Non solo. Posto che la violazione della libertà personale è sanzionata penalmente ex art. 605 c.p., sarebbe doverosa l’apertura di un procedimento penale a carico dei membri del Governo;
6) Inoltre si può altresì aggiungere, come se quanto detto già non fosse sufficiente, come l’intera legislazione emergenziale risulti anche sul piano formale completamente illecita e anzi debba essere considerata un esempio addirittura scolastico di usurpazione del potere politico da parte del Governo (art. 287 c.p.), posto che nessuna norma, come già elegantemente rilevato con sentenza n. 516/2020 dal Giudice di Pace di Frosinone, conferisce al Governo stesso il potere di dichiarare lo stato di emergenza sanitario e di incidere in forza di esso sui nostri diritti costituzionali. A tale pronuncia è seguita anche quella del Tribunale Civile di Roma che con ordinanza del 16.12.2020 resa nella procedura NRG 45986/2020 è giunto alle medesime oggettive determinazioni. La fattispecie non è infatti ricompresa tra quelle previste dall’art. 7 comma 1, lettera c) del D.lgs. 1/18, fermo restando che il citato D.lgs. viola in ogni caso l’art. 77 Cost., posto che il decreto legge è il solo strumento a disposizione del Governo davanti a qualsivoglia evento eccezionale, fatto salvo il caso della dichiarazione di guerra di cui all’art. 78 Cost. e fermo restando che comunque anche con queste forme la libertà personale di cui all’art. 13 sarebbe comunque risultata intoccabile;
7) Ancor più recentemente anche il Tribunale di Reggio Emilia, sezione GIP-GUP, ha avuto modo di giungere alle medesime considerazioni con l’importante sentenza n. 54/2021 in cui il Tribunale ha dichiarato indiscutibilmente illegittimi tutti i DPCM emessi dal Presidente del Consiglio, ricordando altresì, come ovvio a chiunque abbia anche solo minime basi giuridiche, che neppure con legge la limitazione della libertà personale sarebbe comunque stata possibile. Testualmente dalla sentenza: “..neppure una legge o un atto normativo avente forza di legge potrebbe prevedere in via generale o astratta nel nostro ordinamento l’obbligo di permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini…”.
Tutto ciò premesso il sottoscritto
CHIEDE
l’annullamento del verbale di accertamento n. , emesso da (indicare autorità emittente)
IN VIA ISTRUTTORIA
Non si richiede audizione personale della ricorrente.
Si producono i seguenti documenti:
copia verbale impugnato (da allegare sempre al ricorso)
RICORSO AVVERSO VERBALE D’ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO
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Promosso dal Sig, nato a , il e residente in
Premesso che
1) in data …….. l’esponente veniva sanzionato, poiché avrebbe omesso di rispettare il cosiddetto “coprifuoco” di cui alla normativa emergenziale in materia di contenimento del covid 19;
2) Specificatamente la violazione contestata è stata quella di trovarsi senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione dopo le 22:00, precisamente alle ore …………………………;
3) La norma in parola è un divieto che incide in maniera netta ed indiscutibile sulla libertà personale, esso è infatti paragonabile ad una detenzione o ad un obbligo di permanenza domiciliare, ovvero a pene che normalmente vengono comminate dopo l’accertamento di aver commesso un reato;
4) Risulta oltremodo pacifico che l’art. 13 Cost. dichiara inviolabile la libertà personale e che gli eventuali limiti ad essa sono sottoposti alla doppia garanzia della riserva di legge e dell’ordine motivato da parte dell’autorità giudiziaria;
5) Nel caso di specie dunque la normativa con cui si è imposto il divieto viola la Costituzione su entrambi gli aspetti e costituisce a tutti gli effetti un atto gravemente illecito. Non solo. Posto che la violazione della libertà personale è sanzionata penalmente ex art. 605 c.p., sarebbe doverosa l’apertura di un procedimento penale a carico dei membri del Governo;
6) Inoltre si può altresì aggiungere, come se quanto detto già non fosse sufficiente, come l’intera legislazione emergenziale risulti anche sul piano formale completamente illecita e anzi debba essere considerata un esempio addirittura scolastico di usurpazione del potere politico da parte del Governo (art. 287 c.p.), posto che nessuna norma, come già elegantemente rilevato con sentenza n. 516/2020 dal Giudice di Pace di Frosinone, conferisce al Governo stesso il potere di dichiarare lo stato di emergenza sanitario e di incidere in forza di esso sui nostri diritti costituzionali. A tale pronuncia è seguita anche quella del Tribunale Civile di Roma che con ordinanza del 16.12.2020 resa nella procedura NRG 45986/2020 è giunto alle medesime oggettive determinazioni. La fattispecie non è infatti ricompresa tra quelle previste dall’art. 7 comma 1, lettera c) del D.lgs. 1/18, fermo restando che il citato D.lgs. viola in ogni caso l’art. 77 Cost., posto che il decreto legge è il solo strumento a disposizione del Governo davanti a qualsivoglia evento eccezionale, fatto salvo il caso della dichiarazione di guerra di cui all’art. 78 Cost. e fermo restando che comunque anche con queste forme la libertà personale di cui all’art. 13 sarebbe comunque risultata intoccabile;
7) Ancor più recentemente anche il Tribunale di Reggio Emilia, sezione GIP-GUP, ha avuto modo di giungere alle medesime considerazioni con l’importante sentenza n. 54/2021 in cui il Tribunale ha dichiarato indiscutibilmente illegittimi tutti i DPCM emessi dal Presidente del Consiglio, ricordando altresì, come ovvio a chiunque abbia anche solo minime basi giuridiche, che neppure con legge la limitazione della libertà personale sarebbe comunque stata possibile. Testualmente dalla sentenza: “..neppure una legge o un atto normativo avente forza di legge potrebbe prevedere in via generale o astratta nel nostro ordinamento l’obbligo di permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini…”.
Tutto ciò premesso il sottoscritto
CHIEDE
l’annullamento del verbale di accertamento n. , emesso da (indicare autorità emittente)
IN VIA ISTRUTTORIA
Non si richiede audizione personale della ricorrente.
Si producono i seguenti documenti:
copia verbale impugnato (da allegare sempre al ricorso)
Con osservanza.
Data..
Nome e firma.