Forse perché Mazzucco ha lo stesso ruolo di Giordano? (In tema 11 settembre, Mazzucco da sempre ricopre il ruolo di gatekeeper, sostenendo la tesi (in contrasto con una grande mole di evidenze forensi) di AE911(no)Truth.
Ma dei campi covid del Nardalla non se ne parla mai ? Guardate che esistono per davvero poi non cascate dalle nuvole .
A A
Vorrei dire a questi pro vax che il Qrcode è la stessa cosa di avere dei numeri sul braccio, volevo dire a questi pro vax con cultura da cialtronerie da tv locali e private, il vax a mRNA è la prima volta che viene usato per essere umani è ufficialmente una sperimentazione non c’entra la tempistica di quando tempo c’è voluto per dividerlo a tutto il mondo ma il fatto che è mNRA!
Avvocato, se qs cosa del pass esteso a tuttti i lavoratori dovesse entrare in vigore, almeno in attesa dei cambiamenti, non si potrebbe almeno cercare di estendere la validità del tampone a una settimana anziché 48ore? Si può fare qualcosa per questo?
SENTENZA EPOCALE DEL TRIBUNALE DI MILANO ROVESCIATO IL FRONTE DELLE SENTENZE NEGATIVE PER LE OSS: DICHIARATA L'ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO ATTUATO DAI DATORI DI LAVORO Gli OSS sono stati i primi soggetti colpiti dalla repressione. Sono stati brutalmente licenziati dai datori di lavoro,in genere cooperative ad apparente assenza di scopo di lucro,in realtà macchine da profitti spesso molto opachi perchè realizzati grazie ad appalti pilotati. Vi era stata una prima sciagurata pronuncia negativa, ampiamente ripresa dal mainstream, e poi a ruota, decine di altri provvedimenti analoghi sempre enfatizzati dai giornali di regime, quali deterrenti per canalizzare questi operatori sanitari verso la rassegnazione e la rinuncia a difendere il proprio diritto alla salute ed al posto di lavoro. Alcuni minuti fa mi è stata notificata la PRIMA SENTENZA DI MERITO ,quindi, non un provvedimento di urgenza MA UNA PRONUNCIA DEFINITIVA, che ha statuito l'illegittimità della sospensione ed il pagamento delle retribuzioni arretrate. Non si tratta di una sentenza semplicemente ottima,ma di una pronuncia straordinaria perchè sancisce il principio della illegittimità della sospensione. Il Giudice ,tra l'altro del più autorevole Tribunale italiano e non di uno periferico, ha precisato che la lavoratrice non deve tornare sul posto di lavoro,ma che ha diritto di essere pagata. Questo segmento sarà oggetto di ulteriore esame da parte mia perchè se è vero che la sostanza della causa è stata risolta ( dichiarazione di illegittimità del licenziamento e pagamento degli stipendi arretrati ed in corso) rimane da distruggere l'altro baluardo della narrativa vale a dire che i non vaccinati siano più pericolosi dei vaccinati,ma questa è un' altra battaglia già in corso in sede europea: l'unica dove si può decidere. Il diritto ha prevalso ed a favore delle categorie sanitarie più deboli . Si è rovesciato un orientamento che sembrava impossibile ribaltare. Ora nuovamente all'attacco per stroncare qualsiasi discriminazione sia per gli altri sanitari,che per il personale della scuola e per gli studenti con professionalità e caparbietà come deve essere sempre il nostro stile. Nelle prossime ore verrà pubblicato il testo integrale della sentenza. https://www.santalex.eu/causa-obbligo-vaccinale-sanitari
SENTENZA EPOCALE DEL TRIBUNALE DI MILANO ROVESCIATO IL FRONTE DELLE SENTENZE NEGATIVE PER LE OSS: DICHIARATA L'ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO ATTUATO DAI DATORI DI LAVORO Gli OSS sono stati i primi soggetti colpiti dalla repressione. Sono stati brutalmente licenziati dai datori di lavoro,in genere cooperative ad apparente assenza di scopo di lucro,in realtà macchine da profitti spesso molto opachi perchè realizzati grazie ad appalti pilotati. Vi era stata una prima sciagurata pronuncia negativa, ampiamente ripresa dal mainstream, e poi a ruota, decine di altri provvedimenti analoghi sempre enfatizzati dai giornali di regime, quali deterrenti per canalizzare questi operatori sanitari verso la rassegnazione e la rinuncia a difendere il proprio diritto alla salute ed al posto di lavoro. Alcuni minuti fa mi è stata notificata la PRIMA SENTENZA DI MERITO ,quindi, non un provvedimento di urgenza MA UNA PRONUNCIA DEFINITIVA, che ha statuito l'illegittimità della sospensione ed il pagamento delle retribuzioni arretrate. Non si tratta di una sentenza semplicemente ottima,ma di una pronuncia straordinaria perchè sancisce il principio della illegittimità della sospensione. Il Giudice ,tra l'altro del più autorevole Tribunale italiano e non di uno periferico, ha precisato che la lavoratrice non deve tornare sul posto di lavoro,ma che ha diritto di essere pagata. Questo segmento sarà oggetto di ulteriore esame da parte mia perchè se è vero che la sostanza della causa è stata risolta ( dichiarazione di illegittimità del licenziamento e pagamento degli stipendi arretrati ed in corso) rimane da distruggere l'altro baluardo della narrativa vale a dire che i non vaccinati siano più pericolosi dei vaccinati,ma questa è un' altra battaglia già in corso in sede europea: l'unica dove si può decidere. Il diritto ha prevalso ed a favore delle categorie sanitarie più deboli . Si è rovesciato un orientamento che sembrava impossibile ribaltare. Ora nuovamente all'attacco per stroncare qualsiasi discriminazione sia per gli altri sanitari,che per il personale della scuola e per gli studenti con professionalità e caparbietà come deve essere sempre il nostro stile. Nelle prossime ore verrà pubblicato il testo integrale della sentenza. https://www.santalex.eu/causa-obbligo-vaccinale-sanitari
Il Consiglio d'Europa (da non confondere con l'UE), a cui appartengono tutti gli stati europei tranne la Bielorussia, il Kosovo e il Vaticano e che è lo sponsor della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha deciso il 27.01.2021 nella sua risoluzione 2361/2021, tra le altre cose, che nessuno può essere vaccinato contro la sua volontà, sotto pressione....Con questa risoluzione, la più importante organizzazione per i diritti umani in Europa ha ora stabilito standard e obblighi, nonché creato linee guida secondo il diritto internazionale, che devono essere applicate dai 47 stati membri, compresa l'UE come organizzazione. La discriminazione, per esempio sul posto di lavoro o il divieto di viaggiare per le persone non vaccinate, sono quindi legalmente esclusi..... ".... in forza dell’art. 43 del decreto. legislativo n. 286/1998, è considerato discriminatorio ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza, l’origine o le convinzioni. In particolare la norma precisa che per essere definito discriminatorio, il comportamento deve avere lo scopo di distruggere o compromettere, il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica...... Inoltre l’art. 187 del regolamento del Tulps recita: “Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.
RIFIUTARE L’ACCESSO IN UN PUBBLICO ESERCIZIO AD UNA PERSONA PRIVA DEL GREEN PASS È UN COMPORTAMENTO ASSOLUTAMENTE ILLEGALE. Se la persona cui viene impedito l’accesso presenta una formale denuncia l’esercente denunciato potrebbe andare incontro alla chiusura del locale e alla sospensione della licenza, o, in caso di recidiva al suo ritiro, dal momento che potrebbe essere ritenuto responsabile del reato di violenza privata ex art.610 cod.pen. (Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339) e/o minaccia (art.612 cod.pen.) nel caso in cui l’accesso al locale sia impedito con la forza, la minaccia o la coercizione. https://www.brigataperladifesadellovvio.com/blog/qualsiasi-costrizione-a-vaccinare-e-ora-illegale-per-difetto
Carmela
DOBBIAMO ANDARE TUTTI A ROMA, DOVE STANNO LORO!!!!!!!!!!!PROTESTARE A GENOVA MILANO NAPOLI BARI, SERVE A POCOOOOOOOOOOO ANDIAMO TUTTI A ROMA, C'È QUALCUNO CHE LEGGE, DA VICINO ALL'AVVOCATO, PER RIFERIRE????????? ORGANIZZI AVVOCATO PER ANDARE A ROMA E GLIELO DICA ANCHE A PARAGONE. QUANDO UNA FABBRICA NON FUNZIONA SI VA DAL CAPO A PROTESTARE, NON DAL VICE
Ernesto Scrivano
Scusa Alfredo, potresti riassumere il commento che non l' ho ben capito. Grazie 🤭
La discriminazione, per esempio sul posto di lavoro o il divieto di viaggiare per le persone non vaccinate, sono quindi legalmente esclusi.....
".... in forza dell’art. 43 del decreto. legislativo n. 286/1998, è considerato discriminatorio ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza, l’origine o le convinzioni.
In particolare la norma precisa che per essere definito discriminatorio, il comportamento deve avere lo scopo di distruggere o compromettere, il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica......
Inoltre l’art. 187 del regolamento del Tulps recita: “Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.
RIFIUTARE L’ACCESSO IN UN PUBBLICO ESERCIZIO AD UNA PERSONA PRIVA DEL GREEN PASS È UN COMPORTAMENTO ASSOLUTAMENTE ILLEGALE.
Se la persona cui viene impedito l’accesso presenta una formale denuncia l’esercente denunciato potrebbe andare incontro alla chiusura del locale e alla sospensione della licenza, o, in caso di recidiva al suo ritiro, dal momento che potrebbe essere ritenuto responsabile del reato di violenza privata ex art.610 cod.pen. (Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339) e/o minaccia (art.612 cod.pen.) nel caso in cui l’accesso al locale sia impedito con la forza, la minaccia o la coercizione.
https://www.brigataperladifesadellovvio.com/blog/qualsiasi-costrizione-a-vaccinare-e-ora-illegale-per-difetto
ANDIAMO TUTTI A ROMA, C'È QUALCUNO CHE LEGGE, DA VICINO ALL'AVVOCATO, PER RIFERIRE????????? ORGANIZZI AVVOCATO PER ANDARE A ROMA E GLIELO DICA ANCHE A PARAGONE.
QUANDO UNA FABBRICA NON FUNZIONA SI VA DAL CAPO A PROTESTARE, NON DAL VICE