LA CONFERENZA STAMPA DI DRAGHI SULLE RIAPERTURE - Diretta su #Byoblu24 Oggi ore 15.00
Mario Draghi illustrerà in conferenza stampa il piano per le riaperture. Byoblu seguirà su tutti i suoi canali la diretta.
Intanto apprendiamo che per partecipare, il giornalista di ogni testata dovrà presentare la negatività a un tampone fatto
entro le ultime 24 ore. Anche la
bozza di Palazzo Chigi annunciava, in caso di aumento dei contagi, la necessità di un tampone negativo per entrare in palestre, piscine, cinema, teatri e ristoranti. È già questa una conferma di come riapriranno le attività?
Ne parliamo in diretta con l’avvocato Mauro Sandri. Segui la diretta della conferenza su Byoblu, le app di
Davvero Tv e il digitale terrestre (606 Lombardia, 607 Piemonte e Veneto, 622 Emilia Romagna e 632 Lazio).
https://go.byoblu.com/ConferenzaRiaperture
Dice sia più veritiero, no?
Hai visto mai che, dopo, a questi decerebrati, riprendessero vita un paio di neuroni??
Si ricorda che il Codice prevede come i «dati idonei a rivelare lo stato di salute non poss[a]no essere diffusi» da parte dei soggetti pubblici (art. 22, comma 8, del Codice). Analogamente, anche la normativa in materia di trasparenza prevede espressamente che «Restano fermi i limiti […] alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute […]» (art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).
In particolare, è vietata la diffusione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia, l’esistenza di una patologia oppure una condizione di invalidità, disabilità o handicap di una persona (cfr., in proposito, provvedimenti del Garante n. 316 del 21/7/2016, doc. web n. 5440792; n. 290 del 6/7/2016, doc. web n. 5432325; n. 244 dell’1/6/2016, doc. web n. 5260571; n. 106 del 10/3/2016, doc. web n. 4916900; nonché le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», del 15/5/2014 n. 243, in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, parte prima, parr. 2 e 9.e. e parte seconda, par. 1).
Tutto ciò evidenziato, si rileva che un eventuale accoglimento dell’istanza di accesso civico ai documenti richiesti comporterebbe la conoscenza dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati (ossia i soggetti disabili aventi diritto all’area di sosta personalizzata), per i quali è previsto un espresso divieto di diffusione da parte dei soggetti pubblici (art. 22, comma 8, del Codice e art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).
In proposito si osserva che la stessa normativa statale di settore prevede che l’accesso civico è escluso nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» (art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, considerata la particolare natura dei dati dei quali si richiede l’ostensione, si ritiene – conformemente anche ai precedenti orientamenti del Garante (cfr. i pareri resi nei seguenti provvedimenti: n. 188 del 10/4/2017, in www.gpdp.it, doc. web n. 6383249; n. 206 del 27/4/2017, ivi, doc. web n. 6388689; n. 98 del 22/2/2018, ivi, doc. web n. 8165944) – che nel caso di specie l’istanza di accesso civico a documenti contenenti dati e informazioni sulla salute, rientri in una delle ipotesi di “esclusione” dell’accesso civico, previste dal decreto legislativo citato.
Quanto riportato è confermato anche dalle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico con riferimento alle «Eccezioni assolute» all’accesso civico, laddove è indicato che «Nella valutazione dell’istanza di accesso, l’amministrazione deve […] verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione o ad accesso “condizionato” in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nell’art. 5-bis co. 3» (par. 6). Nello specifico, nel par. 6.2., intitolato «Altri casi di segreto o di divieto di divulgazione», è altresì precisato che «[…] alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a: dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013)».
I primi a non accettare devono essere gli esercenti, altrimenti sarà veramente la fine per loro.