PAPA E ANTIPAPA: L’INCHIESTA - L'OTTIMO LATINISTA RATZINGER SBAGLIÒ APPOSTA IL LATINO DELLA "DECLARATIO" – Parte 12
Oggi, “per alleggerire”, vi proponiamo L'OTTAVO messaggio in “Codice Ratzinger” che però è molto più semplice e clamorosamente evidente.
Dodicesimo episodio dell'inchiesta di Andrea Cionci su Byoblu.
https://go.byoblu.com/InchiestaSulPapa-12
questo
è passato al Senato nel decreto sicurezza.... se passa anche alla
camera siamo tutti fritti in piena dittatura nazifascista bancosanitaria
50.0.100 (testo 3)
D'ALIA
Approvato
Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:
«Art. 50-bis.
(Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecitecompiuta a mezzo internet)
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a
disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato,
previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono
concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta
attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete
internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione
dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto
l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di
connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di
filtraggio necessari a tal fine.
2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti
finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia
postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è
ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al
comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti
indicati nel medesimo comma.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con
il Ministro dell'interno e con quello della pubblica amministrazione e
innovazione, individua e definisce, ai fini dell'attuazione del presente
articolo, i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al
comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.
4. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet,
per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad
eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La
violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede
il Ministero dello sviluppo economico.
5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il
numero 1) è così sostituito: "col mezzo della stampa, in via telematica
sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda".».