La normativa comunitaria è un'altro imbroglio......tutto è funzionale a seconda di chi deve fare il lavoro sporco......quando hanno imposto ai pigs riforme strutturali devastanti era colpa dell'Europa, e quindi eravamo povere vittime (la nostra classe politica) di un'organismo sovranazionale a cui ci eravamo piegati senza speranza di rifiutarci (e vai con tagli e distruzione del welfare e svendite per gli "amici" degli amici).....adesso che il lavoro sporco lo devono fare i singoli governi, l'europa se ne lava le mani
Che ne dite di perseguire questa strada? Perché non vi associate tutti voi legali e ragionate insieme su questa possibile ipotesi? https://t.me/Avv_Mauro_Sandri_MODULI/607
È un diritto elastico funzionale agli interessi delle elite....Si prendono competenze assolute quando vogliono, lasciano competenze assolute ai governi quando serve
In realtà è solo un discorso di volontà......i governi (collusi) si potevano rifiutare all'epoca e non l'hanno fatto, l'europa potrebbe opporsi adesso ma essendo collusa gira la testa dall'altra parte
Per quanto riguarda la farmaco vigilanza passiva è letteralmente una chimera , pensate che negli ospedali fanno le riunioni sul fatto avvenuto se devono aprire la segnalazione o meno , capite bene che la lista degli eventi avversi o mortali è di gran lunga superiore al dichiarato .
Francesca
A Ravenna, più che Stato e Chiesa indipendenti, direi nettamente interdipendenti
Fabio Frau
Ho una domanda per l'avvocato Mori: ma la violazione di questo regolamento che cosa implica in termini di sanzioni per l'attuale governo o per il nostro paese? Se non è prevista alcuna forma di sanzione è come se questo regolamento non ci fosse.
Questo è quello che ha risposto l'UE alla mail di un comune cittadino Italino:
"Gentile Signore, Gentile Signora,
La ringraziamo per aver contattato il servizio Europe Direct Contact Centre.
L'UE si sta occupando degli aspetti di cui è responsabile – consegnare le forniture critiche attraverso i confini, assicurare il coordinamento dei governi e la condivisione delle informazioni, e far arrivare le risorse finanziarie e le competenze dove ne abbiamo maggior bisogno, in modo che i governi possano rimanere concentrati su ciò che conta: la salute pubblica.
La capacità di approvare leggi a livello nazionale per affrontare il coronavirus spetta interamente agli Stati Membri: la Commissione non ha il diritto di interferire nella legislazione e nelle decisioni nazionali su argomenti quali la salute. D'altra parte, l'UE può organizzare politiche europee e iniziative di risposta rapida, coordinate e paneuropee per affrontare la crisi insieme agli Stati Membri.
La strategia dell'UE per i vaccini ruota intorno all'autorizzazione e all'acquisto comune di vaccini. Tuttavia, le strategie nazionali di vaccinazione determinano come i vaccini vengono somministrati. La legislazione sulla vaccinazione - incluso se la vaccinazione debba essere obbligatoria o meno - è di competenza nazionale. La Commissione non ha poteri decisionali al riguardo.
Può trovare ulteriori informazioni nelle pagine seguenti:
Allo stesso modo, la legge dell'UE sul certificato COVID digitale dell'UE riguarda l'uso del certificato al fine di facilitare la libera circolazione durante la pandemia COVID-19. Non prescrive nessun altro uso del certificato.
Pertanto, l'uso nazionale dei certificati COVID-19 per altri scopi, quali l'accesso a eventi o luoghi di ritrovo, non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'UE. Quando gli Stati membri decidono di utilizzare i certificati COVID-19 per altri scopi, ciò deve essere previsto dal diritto nazionale, che deve rispettare in particolare i requisiti di protezione dei dati.
Se uno Stato membro istituisce un sistema di certificati COVID-19 per scopi interni, deve garantire che i certificati COVID digitali dell'UE degli Stati Membri siano pienamente accettati. Questo al fine di garantire che i viaggiatori che si recano in un altro Stato membro non debbano ottenere un ulteriore certificato nazionale.
Infine, se Lei ha un reclamo contro le autorità nazionali italiane, può rivolgersi al suo difensore civico regionale:
Ci auguriamo che queste informazioni possano esserLe di aiuto. La preghiamo di contattarci nuovamente in caso avesse ulteriori domande sulle attività e le istituzioni dell’Unione europea."
Vaccini per l’infezione da Covid-19 Tar Friuli Venezia Giulia 10 settembre 2021, n. 261 - Pres. Settesoldi, Est. Ricci
Covid-19 – Vaccino – Fase sperimentale – E’ conclusa.
I vaccini attualmente disponibili per l’infezione da Covid-19 non sono in fase di sperimentazione (1).
(1) Ha chiarito la Sezione che i quattro prodotti ad oggi utilizzati nella campagna vaccinale sono stati invece regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell’EMA, attraverso la procedura di autorizzazione condizionata (c.d. CMA, Conditional marketing authorisation), disciplinata dall’art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dal Reg. CE 507/2006 della Commissione. Si tratta di un’autorizzazione che può essere rilasciata anche in assenza di dati clinici completi, “a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari”. Il carattere condizionato dell’autorizzazione non incide sui profili di sicurezza del farmaco (dal sito dell’ISS, che richiama a sua volta quello dell’EMA: “una autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala”), né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di “completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole”. La CMA è, peraltro, uno strumento collaudato e utilizzato già diverse volte prima dell’emergenza pandemica, come attesta il report disponibile sul sito istituzionale dell’EMA, relativo ai primi dieci anni di utilizzo della procedura: nel periodo di riferimento – dal 2006 al 2016 – sono state concesse ben 30 autorizzazioni in forma condizionata, nessuna delle quali successivamente ritirata per motivi di sicurezza (https://www.ema.europa.eu/documents/report/conditional-marketing-authorisation-report-ten-years-experience-european-medicines-agency_en.pdf). Anche in questa forma, l’autorizzazione si colloca a valle delle usuali fasi di sperimentazione clinica che precedono l’immissione in commercio di un qualsiasi farmaco, senza alcun impatto negativo sulla completezza e sulla qualità dell’iter di studio e ricerca. Al contrario, la ricerca del vaccino contro il Covid-19, divenuta una priorità assoluta per tutte le potenze mondiali, ha potuto beneficiare di ingenti risorse umane ed economiche, di procedure valutative rapide e ottimizzate (c.d. rolling review), della partecipazione di un elevatissimo numero di volontari “circa dieci volte superiore a quello di studi analoghi per lo sviluppo di altri vaccini” (si vedano le FAQ dell’Aifa, prodotte sub doc. 7 dall’amministrazione).
La “sperimentazione” dei vaccini si è dunque conclusa con la loro autorizzazione all’immissione in commercio, all’esito di un rigoroso processo di valutazione scientifica e non è corretto affermare che la sperimentazione sia ancora in corso solo perché l’autorizzazione è stata concessa in forma condizionata. L’equiparazione dei vaccini a “farmaci sperimentali”, dunque, è frutto di un’interpretazione forzata e ideologicamente condizionata della normativa europea, che deve recisamente respingersi.
Tutto ciò che ha fatto il Governo da gennaio dell'anno scorso ad oggi viola la Costituzione e diversi trattati internazionali.....eppure vanno avanti. Ribadisco siamo in guerra e se ne uscirà solo con un bagno di sangue.
In molti dicono che nn vale un granché questo regolamento. P.s. Nn è una polemica.
https://t.me/Avv_Mauro_Sandri_MODULI/607
Cosa ne pensi DELL'APPELLO DI ALICIA ERAZO alto commissario dei DIRITTI umani?
"Gentile Signore, Gentile Signora,
La ringraziamo per aver contattato il servizio Europe Direct Contact Centre.
L'UE si sta occupando degli aspetti di cui è responsabile – consegnare le forniture critiche attraverso i confini, assicurare il coordinamento dei governi e la condivisione delle informazioni, e far arrivare le risorse finanziarie e le competenze dove ne abbiamo maggior bisogno, in modo che i governi possano rimanere concentrati su ciò che conta: la salute pubblica.
La capacità di approvare leggi a livello nazionale per affrontare il coronavirus spetta interamente agli Stati Membri: la Commissione non ha il diritto di interferire nella legislazione e nelle decisioni nazionali su argomenti quali la salute. D'altra parte, l'UE può organizzare politiche europee e iniziative di risposta rapida, coordinate e paneuropee per affrontare la crisi insieme agli Stati Membri.
La strategia dell'UE per i vaccini ruota intorno all'autorizzazione e all'acquisto comune di vaccini. Tuttavia, le strategie nazionali di vaccinazione determinano come i vaccini vengono somministrati. La legislazione sulla vaccinazione - incluso se la vaccinazione debba essere obbligatoria o meno - è di competenza nazionale. La Commissione non ha poteri decisionali al riguardo.
Può trovare ulteriori informazioni nelle pagine seguenti:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_it
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/law/areas-eu-action_it
Allo stesso modo, la legge dell'UE sul certificato COVID digitale dell'UE riguarda l'uso del certificato al fine di facilitare la libera circolazione durante la pandemia COVID-19. Non prescrive nessun altro uso del certificato.
Pertanto, l'uso nazionale dei certificati COVID-19 per altri scopi, quali l'accesso a eventi o luoghi di ritrovo, non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'UE. Quando gli Stati membri decidono di utilizzare i certificati COVID-19 per altri scopi, ciò deve essere previsto dal diritto nazionale, che deve rispettare in particolare i requisiti di protezione dei dati.
Se uno Stato membro istituisce un sistema di certificati COVID-19 per scopi interni, deve garantire che i certificati COVID digitali dell'UE degli Stati Membri siano pienamente accettati. Questo al fine di garantire che i viaggiatori che si recano in un altro Stato membro non debbano ottenere un ulteriore certificato nazionale.
Infine, se Lei ha un reclamo contro le autorità nazionali italiane, può rivolgersi al suo difensore civico regionale:
https://www.ombudsman.europa.eu/it/european-network-of-ombudsmen/members/regional-ombudsmen
Per ulteriori aggiornamenti, informazioni e raccomandazioni, consultare:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_it
Ci auguriamo che queste informazioni possano esserLe di aiuto. La preghiamo di contattarci nuovamente in caso avesse ulteriori domande sulle attività e le istituzioni dell’Unione europea."
Tar Friuli Venezia Giulia 10 settembre 2021, n. 261 - Pres. Settesoldi, Est. Ricci
Covid-19 – Vaccino – Fase sperimentale – E’ conclusa.
I vaccini attualmente disponibili per l’infezione da Covid-19 non sono in fase di sperimentazione (1).
(1) Ha chiarito la Sezione che i quattro prodotti ad oggi utilizzati nella campagna vaccinale sono stati invece regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell’EMA, attraverso la procedura di autorizzazione condizionata (c.d. CMA, Conditional marketing authorisation), disciplinata dall’art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dal Reg. CE 507/2006 della Commissione. Si tratta di un’autorizzazione che può essere rilasciata anche in assenza di dati clinici completi, “a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari”. Il carattere condizionato dell’autorizzazione non incide sui profili di sicurezza del farmaco (dal sito dell’ISS, che richiama a sua volta quello dell’EMA: “una autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala”), né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di “completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole”. La CMA è, peraltro, uno strumento collaudato e utilizzato già diverse volte prima dell’emergenza pandemica, come attesta il report disponibile sul sito istituzionale dell’EMA, relativo ai primi dieci anni di utilizzo della procedura: nel periodo di riferimento – dal 2006 al 2016 – sono state concesse ben 30 autorizzazioni in forma condizionata, nessuna delle quali successivamente ritirata per motivi di sicurezza (https://www.ema.europa.eu/documents/report/conditional-marketing-authorisation-report-ten-years-experience-european-medicines-agency_en.pdf).
Anche in questa forma, l’autorizzazione si colloca a valle delle usuali fasi di sperimentazione clinica che precedono l’immissione in commercio di un qualsiasi farmaco, senza alcun impatto negativo sulla completezza e sulla qualità dell’iter di studio e ricerca. Al contrario, la ricerca del vaccino contro il Covid-19, divenuta una priorità assoluta per tutte le potenze mondiali, ha potuto beneficiare di ingenti risorse umane ed economiche, di procedure valutative rapide e ottimizzate (c.d. rolling review), della partecipazione di un elevatissimo numero di volontari “circa dieci volte superiore a quello di studi analoghi per lo sviluppo di altri vaccini” (si vedano le FAQ dell’Aifa, prodotte sub doc. 7 dall’amministrazione).
La “sperimentazione” dei vaccini si è dunque conclusa con la loro autorizzazione all’immissione in commercio, all’esito di un rigoroso processo di valutazione scientifica e non è corretto affermare che la sperimentazione sia ancora in corso solo perché l’autorizzazione è stata concessa in forma condizionata. L’equiparazione dei vaccini a “farmaci sperimentali”, dunque, è frutto di un’interpretazione forzata e ideologicamente condizionata della normativa europea, che deve recisamente respingersi.