Esatto! Se non ti presenti sei assente ingiustificato, e soprattutto se mandi lettera scritta ( PEC, racconandata o altro). Inoltre, se in futuro la corte eropea o altro, rende nullo questo decreto, il datore di lavoro si laverebbe l mani, con una dichiarazione scritta da parte del dipendente. La sospensione, come nei casi di gravi errori o mancanze a livello di prestazione d' opera, la deve fare l' azienda!! Sono loro ad " accettare" il decreto legge, non io, ad averne diritto di goderne! Non so se sono stato chiaro
Preciso che in caso scatti l'assenza ingiustificata, essa rimane attiva fino a quando non viene presentato un green pass valido. Chiedo invece cosa succederà dal 1 gennaio2022: le assenze ingiustificate senza green pass valido avranno conseguenze disciplinari e/o perdita del lavoro? grazie per l'attenzione
Avvocato se il GP mi dice che ho fatto questo trattamento sanitario, che rientra nei dati sensibili della mia salute, perché devo renderlo pubblico? È violazione della privacy o no?
Evidentemente non ha capito quello che ho scritto perché non deve girare tutta la provincia. Sono una farmacista e semplicemente le stavo dando una informazione. Da quale parte io sia, è ininfluente in questa discussione.
Salve! Sapreste dirmi cos'è questa autocertificazione e se può essere valida ? Nel caso fosse vero,non si potrebbe richiedere per ogni città? Quella del Comocost vale? Mi piacerebbe ricevere risposta positiva...😭 ma ho paura...Grazie
Avvocato Confindustria sta facendo girare questa interpretazione a mio modo di vedere artata del decreto. Ma la stanno riprendendo diversi studi legali e mi sarebbe caro avere il suo parere
"La qualificazione come assenza ingiustificata impone al lavoratore di presentarsi tutti i giorni in azienda? Sì. Mentre la sospensione legittima una ipotetica posizione di attesa da parte del lavoratore, per qualificare la presentazione senza green pass come assenza ingiustificata il lavoratore deve necessariamente presentarsi in azienda"
Assenza ingiustificata porta al licenziamento! Ol decreto parla di sospensione e non assenza ( che sarebbe poi una negligenza del lavoratore) andate a leggere il CCNL della categoria a cui appartenete
Scusi Avvocato ma secondo me le è sfuggito in dettaglio importante sempre che ciò che le sto scrivendo non siano fantasie : LA STORIA DELLE PORCHERIE: Dl 52 art 9 c. 9 22/04/2021 9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale - DGC. I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto. Regolamento europeo 953/2021 15/06/2021 Il 15/06/2021 viene pubblicato il regolamento europeo 953/2021 che sancisce in sintesi la NON discriminazione tra vaccinati e non: E’ necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati PER MAGIA NELLA TRADUZIONE E’ STATO OMESSO UN PUNTO MOLTO IMPORTANTE E SUBITO ARRIVA LA RETTIFICA : RETTIFICHE Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 15 giugno 2021) Pagina 7, considerando 36, prima frase anziché: «(36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto ...»,
leggasi: «(36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate O HANNO SCELTO DI NON ESSERE VACCINATE. Pertanto ...
RICORDIAMO CHE IL REGOLAMENTO 953 RECITA ANCHE Articolo 17 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Dl 105 21/07/2021 A seguito del regolamento Europeo (più alto come gerarchia delle fonti e pertanto valido contro ogni legge nazionale) modifica l’art 9 c. 9 dl DL 52 come segue all’art 4 : Il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. LE DISPOSIZIONI DEI COMMI DA 1 A 8 CONTINUANO AD APPLICARSI OVE COMPATIBILI CON I REGOLAMENTI (UE) 2021/953 E 2021/954 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 GIUGNO 2021.»;
Buongiorno, lavoro in un Teatro, il nostro datore di lavoro ha mandato una mail (non pec) ai dipendenti invitandoli a compilare e rispedire un modulo allegato in cui si richiede di comunicare (entro oggi, 7 Ottobre) se si prevede di essere in regola con i requisiti richiesti per l'accesso al posto di lavoro il giorno 15 Ottobre, nonché di impegnarsi per iscritto, in caso contrario, a comunicare con tre giorni di anticipo la decisione di presentarsi al lavoro muniti di idonea documentazione. Pur essendo ben comprensibile e legittima l'esigenza del datore di lavoro di organizzare la produzione, mi chiedo se rispondere a questo invito debba essere considerato necessario, soprattutto in considerazione del fatto che offrire al datore di lavoro la possibilità di organizzarsi per tempo potrebbe ridurre considerevolmente l'impatto (soprattutto mediatico) della scelta di molti di non presentare il green pass. Grazie.
Ai fini previdenziali, la sospensione che effetti ha?
O devo presentarmi?
Dl 52 art 9 c. 9 22/04/2021
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno
dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale - DGC. I predetti atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati raccolti sulla base del presente decreto.
Regolamento europeo 953/2021 15/06/2021
Il 15/06/2021 viene pubblicato il regolamento europeo 953/2021 che sancisce in sintesi la NON discriminazione tra vaccinati e non:
E’ necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso
che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati
PER MAGIA NELLA TRADUZIONE E’ STATO OMESSO UN PUNTO MOLTO IMPORTANTE E SUBITO ARRIVA LA RETTIFICA :
RETTIFICHE
Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021,
su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di
test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 15 giugno 2021) Pagina 7, considerando 36, prima frase anziché:
«(36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate,
per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il
vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o
perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto ...»,
leggasi: «(36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il
vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate O HANNO SCELTO DI NON ESSERE VACCINATE. Pertanto ...
RICORDIAMO CHE IL REGOLAMENTO 953 RECITA ANCHE
Articolo 17
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Dl 105 21/07/2021
A seguito del regolamento Europeo (più alto come gerarchia delle fonti e pertanto valido contro ogni legge nazionale) modifica l’art 9 c. 9 dl DL 52 come segue all’art 4 :
Il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. LE DISPOSIZIONI DEI COMMI DA 1 A 8 CONTINUANO AD APPLICARSI OVE COMPATIBILI CON I REGOLAMENTI (UE) 2021/953 E 2021/954 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 GIUGNO 2021.»;
Pur essendo ben comprensibile e legittima l'esigenza del datore di lavoro di organizzare la produzione, mi chiedo se rispondere a questo invito debba essere considerato necessario, soprattutto in considerazione del fatto che offrire al datore di lavoro la possibilità di organizzarsi per tempo potrebbe ridurre considerevolmente l'impatto (soprattutto mediatico) della scelta di molti di non presentare il green pass.
Grazie.